Ordinanza 416/1998 (ECLI:IT:COST:1998:416)
Massima numero 24278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 16/12/1998; Pubblicazione in G. U. 23/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 416/98. LAVORO (TUTELA DEL) - SICUREZZA (SUL LAVORO) E IGIENE (DEL LAVORO) - CONTRAVVENZIONI - AMMISSIONE DEL CONTRAVVENTORE AL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - ASSERITA MANCATA PREVISIONE NEL CASO IN CUI NON VENGA IMPARTITA ALCUNA PRESCRIZIONE PER LA MATERIALE IMPOSSIBILITA' DELLA SUA EMANAZIONE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RITENUTO ECCESSO DI DELEGA DA PARTE DEL LEGISLATORE DELEGATO - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 416/98. LAVORO (TUTELA DEL) - SICUREZZA (SUL LAVORO) E IGIENE (DEL LAVORO) - CONTRAVVENZIONI - AMMISSIONE DEL CONTRAVVENTORE AL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - ASSERITA MANCATA PREVISIONE NEL CASO IN CUI NON VENGA IMPARTITA ALCUNA PRESCRIZIONE PER LA MATERIALE IMPOSSIBILITA' DELLA SUA EMANAZIONE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RITENUTO ECCESSO DI DELEGA DA PARTE DEL LEGISLATORE DELEGATO - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (recante: <>) ha il duplice obiettivo di favorire l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro e di attuare una consistente deflazione processuale; e che, pertanto, il contravventore potrebbe comunque essere ammesso, previo pagamento della somma dovuta, al procedimento di definizione in via amministrativa previsto dagli artt. 20 e seguenti del predetto decreto legislativo, nel caso in cui risultasse che le conseguenze dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento volontario dell'autore dell'infrazione - i dubbi di legittimita' costituzionale si basano sull'erroneo presupposto che, ove si tratti di reato per cui sia <> impossibile impartire qualsiasi prescrizione per eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione accertata, la natura del reato costituisca elemento idoneo ad incidere in termini di irragionevolezza e di ingiustificata disparita' di trattamento sulla disciplina del decreto legislativo n. 758 del 1994. Peraltro, non appare rilevante neppure la censura sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., poiche' la disciplina impugnata non riconosce alcuna <> dell'organo di vigilanza: invero, <> e' una conseguenza obbligata della struttura della contravvenzione contestata, sicche' non puo' configurarsi alcun eccesso di delega da parte del legislatore delegato. - V. S. n. 19/1998, nella quale la Corte, esaminando la situazione del contravventore che aveva regolarizzato la violazione prima che l'organo di vigilanza avesse impartito la prescrizione, ovvero nonostante la prescrizione fosse stata omessa o impartita senza osservare le forme prescritte, ha precisato che esistono soluzioni interpretative tali da consentire egualmente l'applicazione della causa estintiva del reato, idonee a <>. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (recante: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte