Sentenza 417/1998 (ECLI:IT:COST:1998:417)
Massima numero 24386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  14/12/1998;  Decisione del  14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:  24387


Titolo
SENT. 417/98 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI ALL'INPS DAGLI ARTIGIANI - RESTITUZIONE DEGLI STESSI AGLI ASSICURATI, O AI LORO AVENTI CAUSA, SENZA INTERESSI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), <>, in quanto - premesso che il 'vulnus' recato al principio di eguaglianza dalla disciplina impugnata deriva non gia' dalla esclusione degli interessi legali, bensi' dalla esclusione totale di interessi, che la disciplina impugnata non riconosce neppure in una misura ridotta; e considerato, altresi', che legittimamente il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', potrebbe decidere di quantificare gli stessi in una diversa, purche' non simbolica, misura, tenendo conto, eventualmente, delle molteplici e differenti possibili cause di indebito contributivo - anche sotto il profilo della decorrenza degli interessi sulla contribuzione indebitamente pagata alla gestione, <>, cosicche' il legislatore puo' scegliere tra una pluralita' di soluzioni, tutte idonee a ristabilire la conformita' alla Costituzione della disciplina dell'indebito contributivo degli artigiani iscritti nella gestione speciale dell'INPS per i lavoratori autonomi. Pertanto, non essendo desumibile dai parametri invocati una soluzione univoca in ordine alla quantificazione degli interessi ne' in ordine alla loro decorrenza, una volta dichiarata costituzionalmente illegittima la disciplina impugnata, la individuazione dei criteri di quantificazione della somma dovuta a titolo di interessi va rimessa al necessario intervento del legislatore, al quale spetta il compito di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di ragionevole armonizzazione della disciplina impugnata con i principi generali in tema di indebito oggettivo e l'esigenza di tener conto delle particolarita' della materia dell'indebito contributivo dei lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte