Sentenza 418/1998 (ECLI:IT:COST:1998:418)
Massima numero 24294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
14/12/1998; Decisione del
14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 418/98. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA NEL CASO DI COMMISSIONE DI DELITTO O CONTRAVVENZIONE DELLA STESSA INDOLE O DI TRASGRESSIONE AGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA LIBERTA' VIGILATA - DEDOTTA GENERICITA' DELLA NORMA IMPUGNATA - LAMENTATO AUTOMATISMO DELLA MISURA - PRECLUSIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIRCA LA COMPATIBILITA' DELLA CONDOTTA DEL SOGGETTO CON LA PROSECUZIONE DEL REGIME DI PROVA CONTROLLATA - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA DEL TIPO DI REATO COMMESSO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - CARATTERE AUTOMATICO DELLA REVOCA - CONTRASTO CON LA RAGIONEVOLE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO RIEDUCATIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 418/98. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA NEL CASO DI COMMISSIONE DI DELITTO O CONTRAVVENZIONE DELLA STESSA INDOLE O DI TRASGRESSIONE AGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA LIBERTA' VIGILATA - DEDOTTA GENERICITA' DELLA NORMA IMPUGNATA - LAMENTATO AUTOMATISMO DELLA MISURA - PRECLUSIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIRCA LA COMPATIBILITA' DELLA CONDOTTA DEL SOGGETTO CON LA PROSECUZIONE DEL REGIME DI PROVA CONTROLLATA - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA DEL TIPO DI REATO COMMESSO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - CARATTERE AUTOMATICO DELLA REVOCA - CONTRASTO CON LA RAGIONEVOLE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO RIEDUCATIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., l'art. 177, comma primo, cod. pen., nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziche' stabilire che la liberazione condizionale e' revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio, in quanto - posto che l'istituto della liberazione condizionale si inserisce decisamente nell'ambito della finalita' rieducativa della pena - il carattere automatico di quello che e' il primo gruppo di ipotesi in cui per legge deve darsi luogo alla revoca ("delitti" e "contravvenzioni della stessa indole") e' in contrasto con una ragionevole applicazione del principio rieducativo, tenuto conto che, anche se non puo' dirsi preclusa in senso assoluto al legislatore la potesta' di assumere determinate condanne come criterio per escludere l'ammissione del condannato a determinati benefici o per sancire la revoca di benefici gia' ottenuti, occorre tuttavia che tali criteri siano sufficientemente circoscritti, in modo da non dar luogo a irragionevoli parificazioni e da non precludere, nelle ipotesi meno gravi, la funzione rieducativa della pena; sicche', la parificazione, operata dall'art. 177, comma 1, cod. pen., di tutti i delitti, senza alcuna selezione nell'ambito di questa vastissima categoria, e' criterio che, collegato con l'automatica derivazione della revoca dalla condanna rende tale disposizione manifestamente illegittima, risultando da essa congiuntamente violati il principio rieducativo e quello di ragionevolezza. - S. nn. 204/1974, 282/1989, 306/1993, 186/1995, 173/1997 e 296/1997. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., l'art. 177, comma primo, cod. pen., nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziche' stabilire che la liberazione condizionale e' revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio, in quanto - posto che l'istituto della liberazione condizionale si inserisce decisamente nell'ambito della finalita' rieducativa della pena - il carattere automatico di quello che e' il primo gruppo di ipotesi in cui per legge deve darsi luogo alla revoca ("delitti" e "contravvenzioni della stessa indole") e' in contrasto con una ragionevole applicazione del principio rieducativo, tenuto conto che, anche se non puo' dirsi preclusa in senso assoluto al legislatore la potesta' di assumere determinate condanne come criterio per escludere l'ammissione del condannato a determinati benefici o per sancire la revoca di benefici gia' ottenuti, occorre tuttavia che tali criteri siano sufficientemente circoscritti, in modo da non dar luogo a irragionevoli parificazioni e da non precludere, nelle ipotesi meno gravi, la funzione rieducativa della pena; sicche', la parificazione, operata dall'art. 177, comma 1, cod. pen., di tutti i delitti, senza alcuna selezione nell'ambito di questa vastissima categoria, e' criterio che, collegato con l'automatica derivazione della revoca dalla condanna rende tale disposizione manifestamente illegittima, risultando da essa congiuntamente violati il principio rieducativo e quello di ragionevolezza. - S. nn. 204/1974, 282/1989, 306/1993, 186/1995, 173/1997 e 296/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte