Sentenza 419/1998 (ECLI:IT:COST:1998:419)
Massima numero 24327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
14/12/1998; Decisione del
14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
24326
Titolo
SENT. 419/98 B. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE.
SENT. 419/98 B. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE.
Testo
L'art. 25, primo comma, della Costituzione, stabilendo, tra i diritti dei cittadini, che nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, attribuisce ad essi la garanzia che la competenza degli organi giudiziari e' sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio. Al fine di assicurarne la imparzialita', e' escluso che il giudice possa essere designato tanto dal legislatore con norme singolari che deroghino a regole generali quanto da altri soggetti con atti loro rimessi, dopo che la controversia e' insorta. Posto che precostituzione del giudice e discrezionalita' nella sua concreta designazione sono criteri fra i quali non e' possibile una conciliazione, anche nella specificazione dell'articolazione interna dell'ufficio cui sia rimesso il giudizio l'individuazione dell'organo giudicante deve rispondere a regole e criteri che escludano la possibilita' di arbitrio, dovendo pure nell'organizzazione della giurisdizione essere manifesta la garanzia di imparzialita'. - Cfr. sentenze nn. 88/1962, 56/1967, 460/1994 e 272/1998; ordinanze nn. 161/1992 e 176/1998. red.: S. Evangelista
L'art. 25, primo comma, della Costituzione, stabilendo, tra i diritti dei cittadini, che nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, attribuisce ad essi la garanzia che la competenza degli organi giudiziari e' sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio. Al fine di assicurarne la imparzialita', e' escluso che il giudice possa essere designato tanto dal legislatore con norme singolari che deroghino a regole generali quanto da altri soggetti con atti loro rimessi, dopo che la controversia e' insorta. Posto che precostituzione del giudice e discrezionalita' nella sua concreta designazione sono criteri fra i quali non e' possibile una conciliazione, anche nella specificazione dell'articolazione interna dell'ufficio cui sia rimesso il giudizio l'individuazione dell'organo giudicante deve rispondere a regole e criteri che escludano la possibilita' di arbitrio, dovendo pure nell'organizzazione della giurisdizione essere manifesta la garanzia di imparzialita'. - Cfr. sentenze nn. 88/1962, 56/1967, 460/1994 e 272/1998; ordinanze nn. 161/1992 e 176/1998. red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte