Sentenza 420/1998 (ECLI:IT:COST:1998:420)
Massima numero 24301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
14/12/1998; Decisione del
14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 420/98. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - PREVISTA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEL DANNO, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIAMENTO SIA STATO INTIMATO A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI INIDONEITA', ESPRESSO DA COMPETENTE ORGANO, AI SENSI DELL'ART. 5, L. N. 300 DEL 1970 - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' POLITICA DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA.
SENT. 420/98. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - PREVISTA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEL DANNO, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIAMENTO SIA STATO INTIMATO A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI INIDONEITA', ESPRESSO DA COMPETENTE ORGANO, AI SENSI DELL'ART. 5, L. N. 300 DEL 1970 - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' POLITICA DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) - ritenuta in contrasto (in un caso di impugnazione di un licenziamento per presunta inidoneita' alle mansioni) a) - con l'art. 3 Cost., laddove essa, "in violazione di ogni elementare principio di uguaglianza e ragionevolezza, addossa la responsabilita' risarcitoria a un soggetto al quale non e' addebitabile l'evento da cui tale responsabilita' trae origine, in forza di una sorta di responsabilita' oggettiva ingiustificata e incompatibile con i principi del nostro ordinamento; b) - con l'art. 27 (recte: art. 24) Cost., laddove nella sostanza impedisce al datore di lavoro incolpevole di far valere in giudizio, in via di eccezione, l'insussistenza dell'obbligo risarcitorio posto a suo carico" - sia perche' la predeterminazione di un risarcimento minimo, spettante in ogni caso, risponde ad una prescrizione legale che, per essere configurata in un misura realistica, non contrasta con l'art. 3 Cost., ma costituisce legittimo esercizio di discrezionalita' politica da parte del legislatore; sia perche' - essendo pacifico in giurisprudenza che la dichiarazione di inidoneita' fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto non ha carattere di definitivita', potendo il giudice della controversia pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito - il datore di lavoro, nel momento in cui opta per l'immediato licenziamento del dipendente, anziche' chiedere, secondo le normali regole contrattuali, la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilita' della prestazione, agisce a suo rischio, che rientra nel principio del "rischio d'impresa", secondo una scelta del legislatore chiaramente rivolta a tutela del soggetto piu' debole; sia perche', quanto alla prescrizione di danno minimo pari a cinque mensilita' di retribuzione, il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento complessivo per il fatto di aver simmetricamente riconosciuto al datore di lavoro l'esercizio della facolta'di recesso, idonea ad incidere unilateralmente ed immediatamente nella sfera degli interessi del lavoratore; sia, infine, perche' non sussiste alcuna lesione dell'invocato art. 24 Cost., operando la garanzia costituzionale della difesa entro i limiti del diritto sostanziale. - S. nn. 178/1975, 7/1993, 30/1996. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) - ritenuta in contrasto (in un caso di impugnazione di un licenziamento per presunta inidoneita' alle mansioni) a) - con l'art. 3 Cost., laddove essa, "in violazione di ogni elementare principio di uguaglianza e ragionevolezza, addossa la responsabilita' risarcitoria a un soggetto al quale non e' addebitabile l'evento da cui tale responsabilita' trae origine, in forza di una sorta di responsabilita' oggettiva ingiustificata e incompatibile con i principi del nostro ordinamento; b) - con l'art. 27 (recte: art. 24) Cost., laddove nella sostanza impedisce al datore di lavoro incolpevole di far valere in giudizio, in via di eccezione, l'insussistenza dell'obbligo risarcitorio posto a suo carico" - sia perche' la predeterminazione di un risarcimento minimo, spettante in ogni caso, risponde ad una prescrizione legale che, per essere configurata in un misura realistica, non contrasta con l'art. 3 Cost., ma costituisce legittimo esercizio di discrezionalita' politica da parte del legislatore; sia perche' - essendo pacifico in giurisprudenza che la dichiarazione di inidoneita' fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto non ha carattere di definitivita', potendo il giudice della controversia pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito - il datore di lavoro, nel momento in cui opta per l'immediato licenziamento del dipendente, anziche' chiedere, secondo le normali regole contrattuali, la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilita' della prestazione, agisce a suo rischio, che rientra nel principio del "rischio d'impresa", secondo una scelta del legislatore chiaramente rivolta a tutela del soggetto piu' debole; sia perche', quanto alla prescrizione di danno minimo pari a cinque mensilita' di retribuzione, il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento complessivo per il fatto di aver simmetricamente riconosciuto al datore di lavoro l'esercizio della facolta'di recesso, idonea ad incidere unilateralmente ed immediatamente nella sfera degli interessi del lavoratore; sia, infine, perche' non sussiste alcuna lesione dell'invocato art. 24 Cost., operando la garanzia costituzionale della difesa entro i limiti del diritto sostanziale. - S. nn. 178/1975, 7/1993, 30/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte