Sentenza 421/1998 (ECLI:IT:COST:1998:421)
Massima numero 24404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
14/12/1998; Decisione del
14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Titolo
SENT. 421/98 B. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - DISPOSIZIONI EMANATE A COMPLETAMENTO DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER IL 1997 - PREVISIONE DI MONITORAGGIO, DA PARTE DEL GOVERNO, DEGLI ANDAMENTI DEI PAGAMENTI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI AL FINE DI VERIFICARE LA NON ECCEDENZA DELLE SPESE RISPETTO A QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE, E DELLA EVENTUALE PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELLO STESSO GOVERNO, IN CASO DI SIGNIFICATIVI SCOSTAMENTI, DI MISURE ATTE A RICONDURNE I FLUSSI ENTRO I LIMITI PROGRAMMATI - RICORSI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE NORME DELLO STATUTO SPECIALE E DI ATTUAZIONE POSTE A GARANZIA DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA E DEL PIENO ESERCIZIO DELLE POTESTA' LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE PROVINCE AUTONOME - ASSERITA INOSSERVANZA, ALTRESI', DEI LIMITI STATUTARI ALLA MODIFICABILITA' DEGLI INVOCATI PRECETTI - INSUSSISTENZA - CONTENUTO EFFETTIVO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - IMPOSSIBILITA' CHE DAI CONTEMPLATI CONTROLLI STATALI POSSA FARSI IMMEDIATAMENTE DERIVARE, PER LE PROVINCE AUTONOME, UN RIGOROSO VINCOLO A NON SPENDERE PER IL 1997 SOMME ECCEDENTI QUELLE EROGATE NEL 1996 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 421/98 B. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - DISPOSIZIONI EMANATE A COMPLETAMENTO DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER IL 1997 - PREVISIONE DI MONITORAGGIO, DA PARTE DEL GOVERNO, DEGLI ANDAMENTI DEI PAGAMENTI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI AL FINE DI VERIFICARE LA NON ECCEDENZA DELLE SPESE RISPETTO A QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE, E DELLA EVENTUALE PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELLO STESSO GOVERNO, IN CASO DI SIGNIFICATIVI SCOSTAMENTI, DI MISURE ATTE A RICONDURNE I FLUSSI ENTRO I LIMITI PROGRAMMATI - RICORSI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE NORME DELLO STATUTO SPECIALE E DI ATTUAZIONE POSTE A GARANZIA DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA E DEL PIENO ESERCIZIO DELLE POTESTA' LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE PROVINCE AUTONOME - ASSERITA INOSSERVANZA, ALTRESI', DEI LIMITI STATUTARI ALLA MODIFICABILITA' DEGLI INVOCATI PRECETTI - INSUSSISTENZA - CONTENUTO EFFETTIVO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - IMPOSSIBILITA' CHE DAI CONTEMPLATI CONTROLLI STATALI POSSA FARSI IMMEDIATAMENTE DERIVARE, PER LE PROVINCE AUTONOME, UN RIGOROSO VINCOLO A NON SPENDERE PER IL 1997 SOMME ECCEDENTI QUELLE EROGATE NEL 1996 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Provincia autonoma di Trento - in riferimento agli artt. da 69 a 75 e da 78 a 86 (Titolo VI) dello statuto speciale - e dalla Provincia di Bolzano - in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 54, 69, 80, 83, 84, 104 e 107 dello stesso statuto, nonche' agli artt. 8 e 16 del d.lgs. 1992, n. 268, e al d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432 (contenenti entrambi norme di attuazione dello statuto in materia di finanza regionale e provinciale), nei confronti dell'art. 8, comma 5, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) contenente disposizioni urgenti a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, la' dove si prevede che il Governo procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle Regioni, degli enti locali e di altri enti, allo scopo di verificare che essi non eccedano, ogni mese, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso di inflazione programmato, e che il Governo, altresi', a seconda degli esiti di tali verifiche, predispone tutte le misure necessarie a ricondurre i flussi di spese nei limiti programmati. Ed invero ne' la statuizione, di tipo conoscitivo, concernente il monitoraggio, ne' la statuizione, di tipo operativo, concernente le "misure" che il Governo potrebbe assumere, possono costituire, di per se' - contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti - un vincolo obbligatorio a non spendere nell'esercizio finanziario 1997 una somma maggiore di quella spesa nell'esercizio finanziario precedente, ne' quindi rappresentare un anomalo strumento di controllo, eccedente i limiti entro i quali, in un quadro di leale collaborazione, ai fini del coordinamento della finanza regionale e provinciale con quella nazionale, secondo i principi stabiliti in materia dalla Corte costituzionale, possono esercitarsi i poteri statali. Atteso che l'attivita' di monitoraggio non risulta che possa esplicarsi attraverso gravosi accertamenti ispettivi, ma presuppone moduli di verifica concordati nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e adottati d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali. Mentre, per quanto riguarda la previsione di eventuali "misure", va considerato che anch'essa, benche' finalizzata al contenimento della spesa, si limita sostanzialmente a rinviare la precisa definizione delle diverse fattispecie a successivi provvedimenti, per il momento assolutamente indeterminati, e solo nei casi in cui si riscontrassero scostamenti significativi, rispetto ai pagamenti effettuati nel 1996; che la possibilita', anche contemplata, che tali "misure" siano di "carattere legislativo", non si fonderebbe certo sulla norma impugnata, essendo il Governo, per Costituzione, gia' titolare dei poteri di iniziativa legislativa e di decretazione di urgenza, e che comunque - come anche e' espressamente stabilito - le "misure" stesse dovrebbero essere pur sempre adottate "nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie". Cosicche', essendo questo questo il contenuto della disposizione censurata, non sussiste alcuna violazione dell'autonomia finanziaria delle Province ne' della loro competenza a disciplinare la finanza e la contabilita' degli enti locali provinciali e degli altri enti dipendenti, e neppure infine della procedura prescritta per la emanazione e la modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale. - Cfr. S. nn. 416/1995 e 182/1997. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Provincia autonoma di Trento - in riferimento agli artt. da 69 a 75 e da 78 a 86 (Titolo VI) dello statuto speciale - e dalla Provincia di Bolzano - in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 54, 69, 80, 83, 84, 104 e 107 dello stesso statuto, nonche' agli artt. 8 e 16 del d.lgs. 1992, n. 268, e al d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432 (contenenti entrambi norme di attuazione dello statuto in materia di finanza regionale e provinciale), nei confronti dell'art. 8, comma 5, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) contenente disposizioni urgenti a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, la' dove si prevede che il Governo procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle Regioni, degli enti locali e di altri enti, allo scopo di verificare che essi non eccedano, ogni mese, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso di inflazione programmato, e che il Governo, altresi', a seconda degli esiti di tali verifiche, predispone tutte le misure necessarie a ricondurre i flussi di spese nei limiti programmati. Ed invero ne' la statuizione, di tipo conoscitivo, concernente il monitoraggio, ne' la statuizione, di tipo operativo, concernente le "misure" che il Governo potrebbe assumere, possono costituire, di per se' - contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti - un vincolo obbligatorio a non spendere nell'esercizio finanziario 1997 una somma maggiore di quella spesa nell'esercizio finanziario precedente, ne' quindi rappresentare un anomalo strumento di controllo, eccedente i limiti entro i quali, in un quadro di leale collaborazione, ai fini del coordinamento della finanza regionale e provinciale con quella nazionale, secondo i principi stabiliti in materia dalla Corte costituzionale, possono esercitarsi i poteri statali. Atteso che l'attivita' di monitoraggio non risulta che possa esplicarsi attraverso gravosi accertamenti ispettivi, ma presuppone moduli di verifica concordati nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e adottati d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali. Mentre, per quanto riguarda la previsione di eventuali "misure", va considerato che anch'essa, benche' finalizzata al contenimento della spesa, si limita sostanzialmente a rinviare la precisa definizione delle diverse fattispecie a successivi provvedimenti, per il momento assolutamente indeterminati, e solo nei casi in cui si riscontrassero scostamenti significativi, rispetto ai pagamenti effettuati nel 1996; che la possibilita', anche contemplata, che tali "misure" siano di "carattere legislativo", non si fonderebbe certo sulla norma impugnata, essendo il Governo, per Costituzione, gia' titolare dei poteri di iniziativa legislativa e di decretazione di urgenza, e che comunque - come anche e' espressamente stabilito - le "misure" stesse dovrebbero essere pur sempre adottate "nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie". Cosicche', essendo questo questo il contenuto della disposizione censurata, non sussiste alcuna violazione dell'autonomia finanziaria delle Province ne' della loro competenza a disciplinare la finanza e la contabilita' degli enti locali provinciali e degli altri enti dipendenti, e neppure infine della procedura prescritta per la emanazione e la modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale. - Cfr. S. nn. 416/1995 e 182/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 54
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 70
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 71
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 72
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 73
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 74
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 82
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 83
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 84
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 85
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 86
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 8
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 16
decreto legislativo 24/07/1996
n. 432
art. 0