Sentenza 422/1998 (ECLI:IT:COST:1998:422)
Massima numero 24400
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
14/12/1998; Decisione del
14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Titolo
SENT. 422/98 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - CONFIGURABILITA' - CONDIZIONI - NECESSITA' CHE LA VIOLAZIONE LAMENTATA NON CONSISTA ESCLUSIVAMENTE IN UNA ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE O IN UN CATTIVO ESERCIZIO DEL POTERE, MA COMPORTI UNA LESIONE DI COMPETENZE COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - FATTISPECIE.
SENT. 422/98 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - CONFIGURABILITA' - CONDIZIONI - NECESSITA' CHE LA VIOLAZIONE LAMENTATA NON CONSISTA ESCLUSIVAMENTE IN UNA ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE O IN UN CATTIVO ESERCIZIO DEL POTERE, MA COMPORTI UNA LESIONE DI COMPETENZE COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - FATTISPECIE.
Testo
Per potersi configurare un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, il pregiudizio lamentato dalla Regione deve essere riconducibile ad un'autonoma attitudine lesiva dell'atto impugnato e non esclusivamente al modo erroneo in cui e' stata applicata la legge. Ugualmente, nel caso in cui si prospetti il "cattivo esercizio" di un potere statale, l'uso illegittimo dello stesso deve determinare conseguenze non solo negative per la Regione, ma tali da violare la ripartizione delle rispettive competenze. (Nella specie, nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in relazione a decreto con cui il Direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia si e' autonominato presidente della locale Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dell'industria, la Corte ha riconosciuto la configurabilita' del conflitto, in quanto il provvedimento impugnato, pur rappresentando un "cattivo esercizio" del potere statale, prima ancora comporta una violazione del quadro costituzionale delle competenze). - V. S. n. 467/1997, ed inoltre S. nn. 245/1996, 27/1996 e 215/1993. V. anche la seguente massima C. red.: S. Pomodoro
Per potersi configurare un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, il pregiudizio lamentato dalla Regione deve essere riconducibile ad un'autonoma attitudine lesiva dell'atto impugnato e non esclusivamente al modo erroneo in cui e' stata applicata la legge. Ugualmente, nel caso in cui si prospetti il "cattivo esercizio" di un potere statale, l'uso illegittimo dello stesso deve determinare conseguenze non solo negative per la Regione, ma tali da violare la ripartizione delle rispettive competenze. (Nella specie, nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in relazione a decreto con cui il Direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia si e' autonominato presidente della locale Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dell'industria, la Corte ha riconosciuto la configurabilita' del conflitto, in quanto il provvedimento impugnato, pur rappresentando un "cattivo esercizio" del potere statale, prima ancora comporta una violazione del quadro costituzionale delle competenze). - V. S. n. 467/1997, ed inoltre S. nn. 245/1996, 27/1996 e 215/1993. V. anche la seguente massima C. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39