Sentenza 422/1998 (ECLI:IT:COST:1998:422)
Massima numero 24401
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  14/12/1998;  Decisione del  14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:  24399  24400


Titolo
SENT. 422/98 C. LAVORO (TUTELA DEL) - DECRETO DEL DIRETTORE REGGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GORIZIA, QUALE ORGANO PERIFERICO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DI AUTONOMINA A PRESIDENTE DELLA LOCALE COMMISSIONE PER LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DELL'INDUSTRIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI SOLLEVATO DALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - RICONOSCIUTA LESIONE DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA ALLA RICORRENTE DA NORMA DI ATTUAZIONE STATUTARIA, CON DELEGA DEVOLUTIVA - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ASSORBIMENTO DI ISTANZA DI SOSPENSIONE NELLA DECISIONE DI MERITO.

Testo
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, deve dichiararsi che non spetta allo Stato e per esso al Direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia, nominare il presidente della Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagno dell'industria di Gorizia e conseguentemente il decreto 2 settembre 1997 del suddetto Direttore reggente con il quale lo stesso si e' nominato presidente della Commissione - restando assorbita nella adottata decisione di merito la relativa istanza di sospensione - va annullato. Il d.lgs. 16 settembre 1996, n. 514 (contenente norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di avviamento e collocamento al lavoro) ha infatti trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 2) gli Uffici provinciali del lavoro e delegato altresi' alla Regione (art. 1) l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite, con la sola eccezione - chiaramente indicativa del carattere devolutivo della delega - di quelle relative alla composizione delle controversie individuali di lavoro ed alla ricognizione ed al monitoraggio del costo del lavoro, dell'osservatorio sindacale e dei conflitti di lavoro. La denunciata lesione delle attribuzioni regionali pertanto sussiste, ne' certo in contrario puo' valere il richiamo che nel provvedimento impugnato si fa al decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, con il quale gli uffici provinciali del lavoro sono stati soppressi e le funzioni gia' di loro competenza sono state assegnate alle neo-costituite Direzioni provinciali del lavoro, giacche' tale decreto, come si desume anzitutto dal suo rango normativo inferiore - che non gli consente di derogare al decreto legislativo n. 514 - ed inoltre dalla sua collocazione temporale - che segue e tiene conto, come attesta il riferimento dello stesso alle "norme vigenti", della delega nel frattempo operata a favore della Regione ricorrente - ed infine dalla sua stessa 'ratio' - che e' quella di riordinare la struttura dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e non di modificare il riparto delle funzioni tra lo Stato e le Regioni - non e' applicabile nel territorio regionale se non per quanto riguarda le funzioni rimaste allo Stato. - V. le precedenti massime A e B. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/09/1996  n. 514  art. 1  

decreto legislativo  16/09/1996  n. 514  art. 2