Sentenza 423/1998 (ECLI:IT:COST:1998:423)
Massima numero 24348
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  14/12/1998;  Decisione del  14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 423/98. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - RICORSO DELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE NEI CONFRONTI DELLO STATO A SEGUITO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE DEL 19 LUGLIO 1996, N. 189/T, CHE RIGUARDA, TRA L'ALTRO, LA COMPETENZA STATALE AD APPLICARE, NELLA REGIONE RICORRENTE, LA DISCIPLINA LEGISLATIVA IN MATERIA DI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - ENTRATA IN VIGORE, IN DATA SUCCESSIVA ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO, DI UNA LEGGE (L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662) CHE, PREVEDENDO LA COMPETENZA REGIONALE NELLA DISCIPLINA DELLA MATERIA OGGETTO DELLA CIRCOLARE IMPUGNATA, NE PRECLUDE L'APPLICABILITA' - CONSEGUENTE VENIR MENO DELL'INTERESSE AL RICORSO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato, con ricorso depositato il 25 settembre 1996, dalla Regione Trentino-Alto Adige nei confronti dello Stato a seguito della circolare del Ministero delle finanze del 19 luglio 1996, n. 189/T - che riguarda, tra l'altro, la competenza statale ad applicare, nella regione ricorrente, la disciplina legislativa in materia di tributi speciali catastali -, in quanto, in data successiva alla proposizione del ricorso, e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che, prevedendo la competenza regionale nella disciplina della materia oggetto della circolare ministeriale impugnata, ne preclude l'applicabilita', facendo venir meno l'attualita' dell'interesse al ricorso. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte