Ordinanza 424/1998 (ECLI:IT:COST:1998:424)
Massima numero 24398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
14/12/1998; Decisione del
14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 424/98. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - RIGETTO DI ISTANZA PROPOSTA DALLA PARTE CIVILE - IMPUGNABILITA' - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - POSSIBILITA' DI PIENO ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL DANNEGGIATO IN SEDE CIVILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 424/98. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - RIGETTO DI ISTANZA PROPOSTA DALLA PARTE CIVILE - IMPUGNABILITA' - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - POSSIBILITA' DI PIENO ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL DANNEGGIATO IN SEDE CIVILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost., nei confronti del combinato disposto degli artt. 318, 322-bis e 325 cod. proc. pen. nella parte in cui, pur riconoscendo la legittimazione del danneggiato, costituitosi parte civile, a chiedere il sequestro conservativo nel processo penale, non prevedono che egli possa proporre impugnazione avverso il provvedimento con il quale la sua istanza venga respinta. La contestata normativa, inserendosi nel quadro del nuovo sistema di rapporti fra azione civile e azione penale ispirato al 'favor separationis', quale corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azione civile quando sia esercitata nel processo penale, lascia infatti al danneggiato dal reato la scelta di far valere i propri diritti nella sede propria (e cioe' nel processo civile) oppure nel processo penale, previa valutazione comparativa dei relativi vantaggi (tra cui la natura privilegiata, a norma dell'art. 316, comma 4, cod. proc. pen., dei crediti a garanzia dei quali la parte civile abbia chiesto ed ottenuto il sequestro) e svantaggi, quale e' certo quello lamentato nel caso. E tuttavia, anche quando il danneggiato abbia optato per il processo penale, il provvedimento di rigetto del richiesto sequestro conservativo, anche se non impugnabile in quella sede, non gli impedisce, ne' in caso di revoca della parte civile (art. 82, comma 2, cod. proc. pen.) ne' in caso di sospensione del processo civile (art. 75, comma 3, cod. proc. pen., ma v. anche l'art. 669-quater cod. proc. civ.) di agire, anche in via cautelare, in sede civile. Pertanto - a parte che l'invocato art. 24, comma primo, Cost. non comporta la garanzia generale del doppio grado di giurisdizione, assicurata dall'art. 111 Cost. solo contro le sentenze e i provvedimenti sulla liberta' personale - non sussiste la denunciata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale. Ne' in contrario vale far richiamo al disposto dell'art. 322-bis cod. proc. pen. in base al quale il pubblico ministero puo' chiedere il riesame del provvedimento di rigetto della istanza di sequestro preventivo, giacche' la diversita' di disciplina, sul punto, tra i due tipi di sequestro, trova giustificazione negli interessi pubblicistici alla cui tutela e' preordinato il sequestro preventivo, rispetto a quelli di natura solo patrimoniale e civilistica che connotano invece in maniera esclusiva il sequestro conservativo, e per cui neppure al pubblico ministero, quando ne abbia fatto a sua volta richiesta, e' dato di appellarsi contro il rigetto. - Riguardo ai rapporti, nell'attuale sistema, tra azione civile e azione penale e alle peculiarita' dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, v. in particolare, S. nn. 433/1997, 353/1994, 94/1996 e 532/1995. Riguardo alle differenze tra sequestro conservativo e sequestro preventivo, v. O. n. 334/1991. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost., nei confronti del combinato disposto degli artt. 318, 322-bis e 325 cod. proc. pen. nella parte in cui, pur riconoscendo la legittimazione del danneggiato, costituitosi parte civile, a chiedere il sequestro conservativo nel processo penale, non prevedono che egli possa proporre impugnazione avverso il provvedimento con il quale la sua istanza venga respinta. La contestata normativa, inserendosi nel quadro del nuovo sistema di rapporti fra azione civile e azione penale ispirato al 'favor separationis', quale corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azione civile quando sia esercitata nel processo penale, lascia infatti al danneggiato dal reato la scelta di far valere i propri diritti nella sede propria (e cioe' nel processo civile) oppure nel processo penale, previa valutazione comparativa dei relativi vantaggi (tra cui la natura privilegiata, a norma dell'art. 316, comma 4, cod. proc. pen., dei crediti a garanzia dei quali la parte civile abbia chiesto ed ottenuto il sequestro) e svantaggi, quale e' certo quello lamentato nel caso. E tuttavia, anche quando il danneggiato abbia optato per il processo penale, il provvedimento di rigetto del richiesto sequestro conservativo, anche se non impugnabile in quella sede, non gli impedisce, ne' in caso di revoca della parte civile (art. 82, comma 2, cod. proc. pen.) ne' in caso di sospensione del processo civile (art. 75, comma 3, cod. proc. pen., ma v. anche l'art. 669-quater cod. proc. civ.) di agire, anche in via cautelare, in sede civile. Pertanto - a parte che l'invocato art. 24, comma primo, Cost. non comporta la garanzia generale del doppio grado di giurisdizione, assicurata dall'art. 111 Cost. solo contro le sentenze e i provvedimenti sulla liberta' personale - non sussiste la denunciata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale. Ne' in contrario vale far richiamo al disposto dell'art. 322-bis cod. proc. pen. in base al quale il pubblico ministero puo' chiedere il riesame del provvedimento di rigetto della istanza di sequestro preventivo, giacche' la diversita' di disciplina, sul punto, tra i due tipi di sequestro, trova giustificazione negli interessi pubblicistici alla cui tutela e' preordinato il sequestro preventivo, rispetto a quelli di natura solo patrimoniale e civilistica che connotano invece in maniera esclusiva il sequestro conservativo, e per cui neppure al pubblico ministero, quando ne abbia fatto a sua volta richiesta, e' dato di appellarsi contro il rigetto. - Riguardo ai rapporti, nell'attuale sistema, tra azione civile e azione penale e alle peculiarita' dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, v. in particolare, S. nn. 433/1997, 353/1994, 94/1996 e 532/1995. Riguardo alle differenze tra sequestro conservativo e sequestro preventivo, v. O. n. 334/1991. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte