Ordinanza 425/1998 (ECLI:IT:COST:1998:425)
Massima numero 24292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
14/12/1998; Decisione del
14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 425/98. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI AMMESSI A MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN QUANTO COLLABORATORI DI GIUSTIZIA - EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTEZIONE NON PER COLPA DEL CONDANNATO - QUESTIONE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 13-'TER' DEL D.L. N. 8 DEL 1991 - PROSPETTATA INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA IMPUGNATA (IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLE PENE E DELLA INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE, O, RISPETTIVAMENTE, AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA) SIA SE LA SI INTERPRETI NEL SENSO DELLA IMPOSSIBILITA', SIA SE LA SI INTERPRETI NEL SENSO DELLA POSSIBILITA', DEL MANTENIMENTO DELLA MISURA ALTERNATIVA - CENSURA FORMULATA IN MODO ANCIPITE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 425/98. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI AMMESSI A MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN QUANTO COLLABORATORI DI GIUSTIZIA - EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTEZIONE NON PER COLPA DEL CONDANNATO - QUESTIONE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 13-'TER' DEL D.L. N. 8 DEL 1991 - PROSPETTATA INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA IMPUGNATA (IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLE PENE E DELLA INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE, O, RISPETTIVAMENTE, AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA) SIA SE LA SI INTERPRETI NEL SENSO DELLA IMPOSSIBILITA', SIA SE LA SI INTERPRETI NEL SENSO DELLA POSSIBILITA', DEL MANTENIMENTO DELLA MISURA ALTERNATIVA - CENSURA FORMULATA IN MODO ANCIPITE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 13-ter del. d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82) aggiunto al testo originario dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito a sua volta con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356), riguardo agli effetti sul mantenimento delle misure alternative alla detenzione (o altri benefici equiparati), applicati al condannato, in deroga ai limiti di pena altrimenti ostativi, in quanto collaboratore di giustizia, della cessazione, non per colpa dello stesso, del programma di protezione. Secondo il giudice 'a quo', infatti, la disposizione impugnata dovrebbe ritenersi incostituzionale sia se la si intenda nel senso che la revoca del programma di protezione comporti la revoca delle misure alternative (o dei benefici equiparati) - nel qual caso risulterebbero violati e il principio della finalita' rieducativa delle pene, e il principio della inviolabilita' della liberta' personale, sanciti dagli artt. 27, comma terzo, e 13 Cost. - sia se la si intenda nel senso che, nonostante la cessazione del programma di protezione, le misure alternative potrebbero essere ancora mantenute, nel qual caso si avrebbe violazione del principio di eguaglianza, sancito a sua volta dall'art. 3 Cost.. Il consolidato indirizzo giurisprudenziale, che non consente che le questioni di legittimita' costituzionale siano formulate in maniera perplessa o ancipite - il che appunto si verifica quando i dubbi insorti sulla interpretazione della norma censurata siano lasciati insoluti dall'autorita' rimettente - impedisce quindi di dar seguito al promosso incidente. - Riguardo al richiamato orientamento giurisprudenziale, v. O. nn. 187/1988 e 317/1991, nonche' S. n. 1146/1988. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 13-ter del. d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82) aggiunto al testo originario dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito a sua volta con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356), riguardo agli effetti sul mantenimento delle misure alternative alla detenzione (o altri benefici equiparati), applicati al condannato, in deroga ai limiti di pena altrimenti ostativi, in quanto collaboratore di giustizia, della cessazione, non per colpa dello stesso, del programma di protezione. Secondo il giudice 'a quo', infatti, la disposizione impugnata dovrebbe ritenersi incostituzionale sia se la si intenda nel senso che la revoca del programma di protezione comporti la revoca delle misure alternative (o dei benefici equiparati) - nel qual caso risulterebbero violati e il principio della finalita' rieducativa delle pene, e il principio della inviolabilita' della liberta' personale, sanciti dagli artt. 27, comma terzo, e 13 Cost. - sia se la si intenda nel senso che, nonostante la cessazione del programma di protezione, le misure alternative potrebbero essere ancora mantenute, nel qual caso si avrebbe violazione del principio di eguaglianza, sancito a sua volta dall'art. 3 Cost.. Il consolidato indirizzo giurisprudenziale, che non consente che le questioni di legittimita' costituzionale siano formulate in maniera perplessa o ancipite - il che appunto si verifica quando i dubbi insorti sulla interpretazione della norma censurata siano lasciati insoluti dall'autorita' rimettente - impedisce quindi di dar seguito al promosso incidente. - Riguardo al richiamato orientamento giurisprudenziale, v. O. nn. 187/1988 e 317/1991, nonche' S. n. 1146/1988. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte