Ordinanza 426/1998 (ECLI:IT:COST:1998:426)
Massima numero 24392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
14/12/1998; Decisione del
14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
24391
Titolo
ORD. 426/98 B. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - ORDINANZA DI RIGETTO DI ISTANZA DEL PUBBLICO MINISTERO - FACOLTA' DELLO STESSO DI PROPORRE APPELLO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EGUAGLIANZA, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - INCOMPARABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON LE NORME ASSUNTE A 'TERTIA COMPARATIONIS' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 426/98 B. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - ORDINANZA DI RIGETTO DI ISTANZA DEL PUBBLICO MINISTERO - FACOLTA' DELLO STESSO DI PROPORRE APPELLO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EGUAGLIANZA, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - INCOMPARABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON LE NORME ASSUNTE A 'TERTIA COMPARATIONIS' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 322-bis cod. proc. pen., per la mancata previsione, nello stesso, della facolta' del pubblico ministero di proporre appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sequestro conservativo. A dare plausibilita' ai motivi posti dal giudice 'a quo' a base della denunciata violazione di principi di ragionevolezza e di eguaglianza, non valgono infatti ne' il richiamo alla disposizione dell'art. 318 cod. proc. pen., che tale facolta', contro il provvedimento che dispone il sequestro conservativo, riconosce invece all'imputato - giacche', come la Corte ha avuto occasione di affermare in via generale, la diversita' dei poteri spettanti in materia di impugnazioni all'imputato e al pubblico ministero e' giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt. 24 e 112 Cost. e d'altro canto il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale - ne' il richiamo all'art. 669-terdecies cod. proc. civ. che, in seguito alla sentenza di parziale illegittimita' n. 253 del 1994 della Corte costituzionale, ammette ora, nel processo civile, il reclamo anche contro l'ordinanza con cui e' stata respinta, la domanda di sequestro conservativo - data la peculiarita' della posizione del pubblico ministero e la piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile - ne', infine, il richiamo alla norma dello stesso art. 322-bis cod. proc. pen., che riconosce sia all'imputato che al pubblico ministero la facolta' di proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, in quanto mentre il sequestro conservativo e' finalizzato alla soddisfazione di interessi patrimoniali, sia pure facenti capo allo Stato, il sequestro preventivo persegue fini pubblicistici volti alla prevenzione dei reati, e pertanto neppur esso puo' essere propriamente assunto a 'tertium comparationis'. - Riguardo ai poteri del pubblico ministero e dell'imputato in materia di impugnazioni v. S. nn. 98/1994 e 280/1995; riguardo alla normativa del sequestro conservativo nel processo civile e all'autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile, v., rispettivamente, S. n. 253/1994 (gia' citata nel testo) e S. nn. 326/1997, 51/1998 e 53/1998, ed infine, circa le finalita' del sequestro preventivo nel processo penale, v. S. n. 334/1994. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 322-bis cod. proc. pen., per la mancata previsione, nello stesso, della facolta' del pubblico ministero di proporre appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sequestro conservativo. A dare plausibilita' ai motivi posti dal giudice 'a quo' a base della denunciata violazione di principi di ragionevolezza e di eguaglianza, non valgono infatti ne' il richiamo alla disposizione dell'art. 318 cod. proc. pen., che tale facolta', contro il provvedimento che dispone il sequestro conservativo, riconosce invece all'imputato - giacche', come la Corte ha avuto occasione di affermare in via generale, la diversita' dei poteri spettanti in materia di impugnazioni all'imputato e al pubblico ministero e' giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt. 24 e 112 Cost. e d'altro canto il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale - ne' il richiamo all'art. 669-terdecies cod. proc. civ. che, in seguito alla sentenza di parziale illegittimita' n. 253 del 1994 della Corte costituzionale, ammette ora, nel processo civile, il reclamo anche contro l'ordinanza con cui e' stata respinta, la domanda di sequestro conservativo - data la peculiarita' della posizione del pubblico ministero e la piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile - ne', infine, il richiamo alla norma dello stesso art. 322-bis cod. proc. pen., che riconosce sia all'imputato che al pubblico ministero la facolta' di proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, in quanto mentre il sequestro conservativo e' finalizzato alla soddisfazione di interessi patrimoniali, sia pure facenti capo allo Stato, il sequestro preventivo persegue fini pubblicistici volti alla prevenzione dei reati, e pertanto neppur esso puo' essere propriamente assunto a 'tertium comparationis'. - Riguardo ai poteri del pubblico ministero e dell'imputato in materia di impugnazioni v. S. nn. 98/1994 e 280/1995; riguardo alla normativa del sequestro conservativo nel processo civile e all'autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile, v., rispettivamente, S. n. 253/1994 (gia' citata nel testo) e S. nn. 326/1997, 51/1998 e 53/1998, ed infine, circa le finalita' del sequestro preventivo nel processo penale, v. S. n. 334/1994. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 318
codice di procedura civile
n. 0
art. 669 terdecies
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 322 bis