Ordinanza 427/1998 (ECLI:IT:COST:1998:427)
Massima numero 24293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/12/1998; Decisione del
14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 427/98. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ABUSO D'UFFICIO - ART. 323 COD. PEN. NEL TESTO PREVIGENTE ALLA LEGGE 16 LUGLIO 1997, N. 234 - PUNIBILITA' DI CONDOTTE DI RITENUTA INCERTA DEFINIZIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA DELLE FATTISPECIE PENALI - QUESTIONE FORMULATA CON ESCLUSIVO RIGUARDO A FATTI NON PIU' PREVISTI, PER EFFETTO DELLA LEGGE SOPRAVVENUTA, COME REATI - CONSEGUENZE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA INCRIMINATRICE, NELLA PARTE IMPUGNATA, NEI GIUDIZI DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
ORD. 427/98. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ABUSO D'UFFICIO - ART. 323 COD. PEN. NEL TESTO PREVIGENTE ALLA LEGGE 16 LUGLIO 1997, N. 234 - PUNIBILITA' DI CONDOTTE DI RITENUTA INCERTA DEFINIZIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA DELLE FATTISPECIE PENALI - QUESTIONE FORMULATA CON ESCLUSIVO RIGUARDO A FATTI NON PIU' PREVISTI, PER EFFETTO DELLA LEGGE SOPRAVVENUTA, COME REATI - CONSEGUENZE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA INCRIMINATRICE, NELLA PARTE IMPUGNATA, NEI GIUDIZI DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 97 Cost., dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), impugnato, nel testo anteriore alla modifica operata con l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, in relazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La censura di indeterminatezza delle fattispecie - che accomuna le diverse censure proposte - cosi' come appare formulata nelle ordinanze di rimessione, non riguarda infatti i tipi di comportamento descritti nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen. e connotati dalla violazione di specifiche norme di legge e di regolamenti, ma solo le condotte caratterizzate da elementi, individuati dalla interpretazione corrente riconosciuta come "diritto vivente", e ad avviso dei giudici 'a quibus' di incerta definizione (come la generica antigiuridicita', il contrasto con i fini istituzionali e l'eccesso di potere) che in seguito alle modifiche apportate all'articolo 'de quo' dalla legge n. 234 del 1997, non possono piu' ritenersi previste come reati. Con la conseguenza che la contestata norma incriminatrice, nella parte a cui si riferiscono i dubbi di legittimita' costituzionale, risulta inapplicabile, in forza dell'art. 2, secondo comma, cod. pen. - per cui "nessuno puo' essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato" -, nei processi di provenienza. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 97 Cost., dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), impugnato, nel testo anteriore alla modifica operata con l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, in relazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La censura di indeterminatezza delle fattispecie - che accomuna le diverse censure proposte - cosi' come appare formulata nelle ordinanze di rimessione, non riguarda infatti i tipi di comportamento descritti nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen. e connotati dalla violazione di specifiche norme di legge e di regolamenti, ma solo le condotte caratterizzate da elementi, individuati dalla interpretazione corrente riconosciuta come "diritto vivente", e ad avviso dei giudici 'a quibus' di incerta definizione (come la generica antigiuridicita', il contrasto con i fini istituzionali e l'eccesso di potere) che in seguito alle modifiche apportate all'articolo 'de quo' dalla legge n. 234 del 1997, non possono piu' ritenersi previste come reati. Con la conseguenza che la contestata norma incriminatrice, nella parte a cui si riferiscono i dubbi di legittimita' costituzionale, risulta inapplicabile, in forza dell'art. 2, secondo comma, cod. pen. - per cui "nessuno puo' essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato" -, nei processi di provenienza. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
codice penale
n. 0
art. 2
co. 2