Ordinanza 428/1998 (ECLI:IT:COST:1998:428)
Massima numero 24347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
14/12/1998; Decisione del
14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 428/98. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - IMPUGNABILITA' DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI RIMEDI GIURISDIZIONALI PREVISTI PER L'IMPUTATO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA INCIDENZA SULLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - DIRETTA CONSEGUENZA DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLA PERSONA OFFESA-QUERELANTE A RICHIEDERE LA MISURA CAUTELARE, GIA' DICHIARATO NON IN CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 428/98. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - IMPUGNABILITA' DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI RIMEDI GIURISDIZIONALI PREVISTI PER L'IMPUTATO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA INCIDENZA SULLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - DIRETTA CONSEGUENZA DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLA PERSONA OFFESA-QUERELANTE A RICHIEDERE LA MISURA CAUTELARE, GIA' DICHIARATO NON IN CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 322, 322-bis, 324 e 355 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono all'offeso dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo, in quanto - posto che, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., legittimato a richiedere il sequestro preventivo e' esclusivamente il p.m.; che e' gia' stato escluso che il difetto di legittimazione della persona offesa querelante a richiedere il sequestro preventivo integri una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, in considerazione della evidente 'ratio' di prevenzione del reato che connota la misura cautelare in esame e della diversa natura dell'interesse vantato dalla persona offesa dal reato, alla cessazione della situazione di illecito; e che tale interesse, per un verso, non deve necessariamente trovare garanzia, anche indiretta negli strumenti del processo penale, e, per l'altro, appare sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili nell'ambito del processo civile - la mancata previsione del potere della persona offesa dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo e' una diretta conseguenza del difetto di legittimazione di tale soggetto a richiedere la misura cautelare 'de qua'. - O. n. 334/1991. red.: S. Di Palma
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 322, 322-bis, 324 e 355 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono all'offeso dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo, in quanto - posto che, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., legittimato a richiedere il sequestro preventivo e' esclusivamente il p.m.; che e' gia' stato escluso che il difetto di legittimazione della persona offesa querelante a richiedere il sequestro preventivo integri una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, in considerazione della evidente 'ratio' di prevenzione del reato che connota la misura cautelare in esame e della diversa natura dell'interesse vantato dalla persona offesa dal reato, alla cessazione della situazione di illecito; e che tale interesse, per un verso, non deve necessariamente trovare garanzia, anche indiretta negli strumenti del processo penale, e, per l'altro, appare sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili nell'ambito del processo civile - la mancata previsione del potere della persona offesa dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo e' una diretta conseguenza del difetto di legittimazione di tale soggetto a richiedere la misura cautelare 'de qua'. - O. n. 334/1991. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte