Ordinanza 429/1998 (ECLI:IT:COST:1998:429)
Massima numero 24324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
14/12/1998; Decisione del
14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 429/98. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - ORDINANZA APPLICATIVA - LAMENTATA EMANAZIONE DELLA STESSA <> - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHE' INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DELL'IMPUTATO RISPETTO A COLUI NEI CUI CONFRONTI VENGA CHIESTO SEQUESTRO CONSERVATIVO CIVILE 'EX' ART. 669-'SEXIES' COD. PROC. CIV. - ASSERITA LESIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 429/98. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - ORDINANZA APPLICATIVA - LAMENTATA EMANAZIONE DELLA STESSA <
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza al caso di specie del parametro costituzionale dell'art. 97 Cost., che non e' invocabile in relazione alla disciplina del processo - la natura di atti fisiologicamente <> delle misure cautelari, qual e' appunto il sequestro conservativo penale, rende non irragionevole la disciplina impugnata, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'imprevedibilita' della misura stessa e tenuto conto che le garanzie di difesa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente con la richiesta di riesame. Peraltro - posto che la piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile esclude che il difetto di simmetria tra istituti in qualche misura analoghi dell'uno e dell'altro procedimento sia, di per se', indice di irragionevolezza o di lesione del principio di eguaglianza - la disciplina per l'applicazione del sequestro conservativo civile non puo' essere assunta come 'tertium comparationis' del procedimento incidentale per l'applicazione del sequestro conservativo in sede penale. - <>, v., 'ex plurimis', S. n. 63/1996. - Sulla piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a a quello civile, v., da ultimo, S. nn. 326/1997, 51/1998 e 53/1998. - Sul sequestro conservativo nel codice di procedura penale del 1930, v. S. n. 26/1973, 'ex multis'. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza al caso di specie del parametro costituzionale dell'art. 97 Cost., che non e' invocabile in relazione alla disciplina del processo - la natura di atti fisiologicamente <> delle misure cautelari, qual e' appunto il sequestro conservativo penale, rende non irragionevole la disciplina impugnata, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'imprevedibilita' della misura stessa e tenuto conto che le garanzie di difesa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente con la richiesta di riesame. Peraltro - posto che la piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile esclude che il difetto di simmetria tra istituti in qualche misura analoghi dell'uno e dell'altro procedimento sia, di per se', indice di irragionevolezza o di lesione del principio di eguaglianza - la disciplina per l'applicazione del sequestro conservativo civile non puo' essere assunta come 'tertium comparationis' del procedimento incidentale per l'applicazione del sequestro conservativo in sede penale. - <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte