Straniero - Politiche sociali - Assegno di natalità (c.d. "Bonus bebè") - Condizioni - Proroga al 31 dicembre 2021 della necessaria titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. (Classif. 245005).
È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 248, della legge n. 205 del 2017, l’art. 23-quater, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., l’art. 1, comma 340, della legge n. 160 del 2019, e l’art. 1, comma 362, della legge n. 178 del 2020, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione dell’assegno di natalità (c.d. “Bonus bebè”) i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. Tali previsioni hanno prorogato fino al 31 dicembre 2021 il beneficio di cui all’art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014 e, pur nella diversa modulazione, ne hanno condizionato l’erogazione al requisito, dichiarato costituzionalmente illegittimo, della titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo