Ordinanza 431/1998 (ECLI:IT:COST:1998:431)
Massima numero 24328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
14/12/1998; Decisione del
14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 431/98. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SCARICHI DI PUBBLICHE FOGNATURE SENZA AUTORIZZAZIONE ED ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI - LAMENTATA DEPENALIZZAZIONE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE - QUESTIONE TENDENTE A REINTRODURRE FIGURE DI REATO - ESCLUSIVA SPETTANZA AL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 431/98. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SCARICHI DI PUBBLICHE FOGNATURE SENZA AUTORIZZAZIONE ED ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI - LAMENTATA DEPENALIZZAZIONE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE - QUESTIONE TENDENTE A REINTRODURRE FIGURE DI REATO - ESCLUSIVA SPETTANZA AL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 9 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, i quali configurano come illecito amministrativo, e non piu' come reato, lo scarico senza autorizzazione o con superamento dei limiti tabellari proveniente da pubbliche fognature, giacche' il 'petitum' tende a reintrodurre figure di reato, in analogia a quanto previsto per gli scarichi da insediamenti produttivi, mentre, per precetto costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), spetta esclusivamente al legislatore introdurre e definire fattispecie penali o aggravare le pene. - Cfr. sentenza n. 330/1996 e ordinanze nn. 332 e 432/1996 e n. 90/1997, che hanno dichiarato inammissibili e manifestamente inammissibili analoghe questioni. red.: S. Evangelista
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 9 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, i quali configurano come illecito amministrativo, e non piu' come reato, lo scarico senza autorizzazione o con superamento dei limiti tabellari proveniente da pubbliche fognature, giacche' il 'petitum' tende a reintrodurre figure di reato, in analogia a quanto previsto per gli scarichi da insediamenti produttivi, mentre, per precetto costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), spetta esclusivamente al legislatore introdurre e definire fattispecie penali o aggravare le pene. - Cfr. sentenza n. 330/1996 e ordinanze nn. 332 e 432/1996 e n. 90/1997, che hanno dichiarato inammissibili e manifestamente inammissibili analoghe questioni. red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte