Ordinanza 433/1998 (ECLI:IT:COST:1998:433)
Massima numero 24376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  14/12/1998;  Decisione del  14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 433/98. REATO IN GENERE - INDEBITO CONSEGUIMENTO, MEDIANTE ESPOSIZIONE DI DATI O NOTIZIE FALSI, DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI A CARICO DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEOGA) - TRATTAMENTO SANZIONATORIO NOTEVOLMENTE ATTENUATO RISPETTO A QUELLO PREVISTO DAL CODICE PENALE PER IL REATO DI TRUFFA AGGRAVATA, RITENUTO INVECE APPLICABILE DALL'AUTORITA' RIMETTENTE NEI CASI DI ANALOGHE CONDOTTE POSTE IN ESSERE A CARICO DI ALTRI ORGANISMI COMUNITARI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - RAPPORTO DI SUSSIDIARIETA' E NON DI SPECIALITA', E CONSEGUENTE INCOMPATIBILITA', TRA LE FATTISPECIE POSTE A CONFRONTO - RICHIAMO A PRECEDENTE DECISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, impugnato in quanto, col prevedere, per l'indebito conseguimento, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, aiuti, premi, idennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento o garanzia (FEOGA), la reclusione solo da sei mesi a tre anni, e, allorche' la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a venti milioni di lire, la depenalizzazione dell'illecito, appresterebbe, nei riguardi del FEOGA, una tutela ingiustificatamente piu' debole rispetto a quella assicurata contro le analoghe condotte realizzate a carico di ogni altro organismo delle Comunita' europee, cui sarebbe applicabile la piu' rigorosa previsione incriminatrice dell'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Invero - come la Corte costituzionale ha gia' affermato nel dichiarare priva di fondamento una questione posta sostanzialmente negli stessi termini in base alla 'ratio' della disposizione impugnata - quale si desume univocamente dal suo stesso tenore letterale, dai lavori preparatori, e dall'inserimento in essa, con la legge del 1992, della clausola iniziale "ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'art. 640-bis", il rapporto tra il contestato art. 2 e la fattispecie codicistica, e', fin dall'origine - contrariamente a quanto si e' ritenuto, nel caso, dall'autorita' rimettente - di sussidiarieta' e non di specialita', e pertanto l'area degli illeciti che ricadono nelle sue previsioni, non sarebbe, in difetto di esso, coperta dall'applicazione dell'art. 640-bis cod. pen., sicche' viene meno il presupposto interpretativo della formulata censura. - V. S. n. 25/1994. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice penale    n. 0  art. 640  'bis'