Ordinanza 434/1998 (ECLI:IT:COST:1998:434)
Massima numero 24396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  14/12/1998;  Decisione del  14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 434/98. PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA DI DIRITTO DELLA CONCESSA SOSPENSIONE IN CASO DI SUCCESSIVA COMMISSIONE DI ALTRO REATO O DI SUCCESSIVA CONDANNA PER DELITTO ANTERIORMENTE COMMESSO - DECORRENZA DEL PREVISTO TERMINE DI CINQUE ANNI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA CONCESSIVA DEL BENEFICIO ANZICHE' DAL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL REATO PER IL QUALE LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE E' STATA ACCORDATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - COERENZA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON LA 'RATIO' E LA FUNZIONE DI PREVENZIONE SPECIALE DELL'ISTITUTO - IRRILEVANZA IN CONTRARIO DEGLI ARGOMENTI ADDOTTI IN BASE ALLA EVENTUALE INCIDENZA, SULLA DICHIARABILITA' DELLA REVOCA DI DIRITTO, DELLA LENTEZZA DI TALUNO DEI PROCEDIMENTI PENALI SUSSEGUITISI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 168, primo comma, numeri 1 e 2, del codice penale, nella parte in cui fa decorrere il previsto termine di cinque anni per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, sia nel caso di commissione di altro reato, sia nel caso - verificatosi nella specie - di condanna per un delitto anteriormente commesso, dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, anziche' - come sembra pretendere il giudice 'a quo' - dal momento della commissione del reato per cui la sospensione e' stata accordata. Invero la scelta del legislatore - confermata dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimita' - di far decorrere il termine dal passaggio in giudicato della prima sentenza risponde all'esigenza di garantire l'accertamento giudiziale ed appare coerente con il sistema complessivo e con la 'ratio' e la funzione di prevenzione speciale dell'istituto, poiche' e' solo dal momento nel quale sarebbe concretamente eseguibile la pena che diviene operativo l'ordine di sospenderne l'esecuzione (art. 163, primo comma, cod. pen.); mentre un intervento additivo nel senso prospettato dal rimettente avrebbe come conseguenza - in sicuro contrasto con tale 'ratio' - che il termine di "messa alla prova" del condannato decorrerebbe prima della condanna. E d'altra parte la eventualita' - su cui principalmente si argomenta la formulata censura - che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, altrimenti dovuta, sia preclusa dalla lentezza di alcuni dei procedimenti che si susseguono secondo l'ordine cronologico dei reati, e' inconveniente di mero fatto, addebitabile alle contingenti cadenze temporali degli stessi procedimenti e non riconducibili quindi a vizio della disciplina legislativa. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte