Ordinanza 435/1998 (ECLI:IT:COST:1998:435)
Massima numero 24329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  14/12/1998;  Decisione del  14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 435/98. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN ASSENZA DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - SANZIONI PENALI - MANCATA PREVISIONE DELLA SOLA SANZIONE AMMINISTRATIVA NEL CASO IN CUI GLI SCARICHI RISULTINO NON ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESERCIZIO NON IRRAGIONEVOLE DELLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), che punisce con la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda l'omissione della richiesta di autorizzazione per l'apertura di uno scarico da insediamento produttivo, giacche' - con riguardo alla diversa entita' della sanzione penale per il reato, eventualmente concorrente, di superamento, nello scarico produttivo, dei parametri di accettabilita' - la differente quantificazione della pena non appare palesemente irragionevole, potendo il legislatore valutare come piu' grave l'omissione, che non consente o rende piu' difficoltoso individuare lo scarico ed effettuare i necessari controlli, ed in quanto - con riguardo alla diversa qualificazione della stessa condotta di scarico senza autorizzazione, configurata come illecito amministrativo se proveniente da insediamenti civili o da pubbliche fognature - la distinzione dei tipi di scarico costituisce una scelta del legislatore, che puo' trovare giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata, di un regime complessivamente piu' severo per quelli ritenuti potenzialmente piu' inquinanti. - Cfr., sulla discrezionalita' del legislatore nella configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni, sentenze nn. 370/1996 e 84/1997, nonche' ordinanza n. 456/1997; sulla distinzione tra scarichi civili e delle pubbliche fognature, da un lato, e da insediamenti produttivi, dall'altro, sentenza n. 330/1996. red.: S. Evangelista

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte