Ordinanza 436/1998 (ECLI:IT:COST:1998:436)
Massima numero 24336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
14/12/1998; Decisione del
14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 436/98. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - PROVINCIA DI TRENTO - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - REVOCA PER AVVENUTO SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO NEL CORSO DEL RAPPORTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 31 E 47 COST., NONCHE' DELL'ART. 8 DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO ALTO-ADIGE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 436/98. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - PROVINCIA DI TRENTO - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - REVOCA PER AVVENUTO SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO NEL CORSO DEL RAPPORTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 31 E 47 COST., NONCHE' DELL'ART. 8 DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO ALTO-ADIGE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la materia concernente il reperimento e l'assegnazione degli alloggi, rientrando nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, e' attribuita alla competenza primaria della Provincia di Trento e che, pertanto, la previsione di una disciplina differenziata rispetto a quella vigente nelle altre regioni, se sono rispettati i limiti stabiliti dall'art. 4 dello statuto speciale di autonomia, non puo' essere giudicata per cio' solo lesiva del principio di eguaglianza - nel caso di specie, i predetti limiti non risultano vulnerati dalla norma denunziata, poiche' l'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972, indicato dal giudice rimettente come la disposizione espressiva di detti limiti, non puo' essere qualificato come norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica e neppure esprime un interesse nazionale frazionabile. Ed appare, altresi', manifestamente priva di fondamento anche la censura di irragionevolezza riferita alla circostanza che la disposizione impugnata prevederebbe la revoca dell'assegnazione dell'immobile soltanto qualora sia superato il limite massimo del reddito immobiliare, <> il superamento del reddito complessivo, ovvero non risulti piu' esistente il requisito della mancanza della disponibilita' di un alloggio, dato che, cosi' come l'art. 4 citato prevede, ai fini dell'assegnazione, il possesso di tutti e tre i requisiti, l'art. 27, comma 2, lettere a) e b), stabilisce corrispondentemente che il venir meno di ciascuno di essi e' condizione necessaria e sufficiente perche' la predetta assegnazione sia revocata. - Cfr., 'ex multis', S. nn. 417/1994, 217/1988, 2/1960, nelle quali e' stato ribadito che <>. - Riguardo al caso in cui i profili della questione di costituzionalita' risultino cosi' strettamente collegati che la soluzione dei secondi dipenda dalla soluzione del primo, v., da ultimo, S. n. 217/1997. - Cfr., inoltre, relativamente ai limiti alla competenza legislativa di tipo esclusivo, S. nn. 352/1996, 153/1995, 296/1993, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la materia concernente il reperimento e l'assegnazione degli alloggi, rientrando nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, e' attribuita alla competenza primaria della Provincia di Trento e che, pertanto, la previsione di una disciplina differenziata rispetto a quella vigente nelle altre regioni, se sono rispettati i limiti stabiliti dall'art. 4 dello statuto speciale di autonomia, non puo' essere giudicata per cio' solo lesiva del principio di eguaglianza - nel caso di specie, i predetti limiti non risultano vulnerati dalla norma denunziata, poiche' l'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972, indicato dal giudice rimettente come la disposizione espressiva di detti limiti, non puo' essere qualificato come norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica e neppure esprime un interesse nazionale frazionabile. Ed appare, altresi', manifestamente priva di fondamento anche la censura di irragionevolezza riferita alla circostanza che la disposizione impugnata prevederebbe la revoca dell'assegnazione dell'immobile soltanto qualora sia superato il limite massimo del reddito immobiliare, <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 47
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte