Ordinanza 438/1998 (ECLI:IT:COST:1998:438)
Massima numero 24377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  14/12/1998;  Decisione del  14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 438/98. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IMPIEGO PUBBLICO - TITOLARI DI PENSIONI CHE PRESTINO OPERA RETRIBUTIVA PRESSO LO STATO OD ENTI PUBBLICI - DIVIETO DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE E DELLA TREDICESIMA MENSILITA' SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - ASSUNZIONE DELLE NORME GIA' PREVEDENTI, O RITENUTE PREVEDENTI, TALE DIVIETO, A BASE DI PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO DALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DEI CONTI, E DAL GIUDICE 'A QUO' CONSIDERATO DIRITTO VIVENTE, SECONDO IL QUALE, NONOSTANTE LE SOPRAVVENUTE SENTENZE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, PER LA MANCATA CORRELAZIONE AL SUPERAMENTO DI UN MINIMO DI RETRIBUZIONE DELL'ATTIVITA' ESPLICATA, IL DIVIETO SUDDETTO DOVREBBE RITENERSI ANCORA IN VIGORE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE E DELLA INAPPLICABILITA' DELLE NORME DI LEGGE RICONOSCIUTE INCOSTITUZIONALI - IMPOSSIBILITA', PER LA CORTE COSTITUZIONALE, DI SOTTOPORRE A INTERPRETAZIONE AUTENTICA O A SOSTANZIALI CORREZIONI LE PROPRIE PRECEDENTI DECISIONI - CONSEGUENTE VERTENZA DELLE SOLLEVATE QUESTIONI SU NORME INESISTENTI O COMUNQUE IRRILEVANTI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 136 Cost., degli artt. 1, comma quarto, e 2, commi sesto e settimo, della legge 27 maggio 1959, n. 324, entrambi impugnati in quanto assunti a fondamento normativo del principio di diritto, affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nelle sentenze nn. 100/C del 1994 e 39/40/QM del 1997, - e dall'autorita' rimettente considerato diritto vivente - secondo il quale il divieto di cumulo di due indennita' integrative speciali e della corresponsione della tredicesima mensilita' nei riguardi dei titolari di pensione o di assegno rinnovabile che prestino opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, deve ritenersi - nonostante le sentenze della Corte costituzionale, con le quali e' stato riconosciuto costituzionalmente illegittimo, per la mancata correlazione al superamento di un minimo di retribuzione per la nuova attivita' esplicata - ancora vigente. Al riguardo, premesso che - in base a quanto affermato in altre occasioni - non e' consentito alla Corte fornire l'interpretazione autentica o l'eventuale correzione delle proprie precedenti decisioni, va rilevato che l'art. 2, commi sesto e settimo, della legge n. 324 del 1959, e' da ritenersi espunto dal sistema, siccome sostanzialmente trasfuso in altra norma (art. 99, commi secondo e quinto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) colpita da declaratoria di illegittimita' costituzionale ' in parte qua', e che non e' ammissibile l'esame degli anche evocati artt. 1, comma quanto, della legge n. 324 del 1959 e 130 del medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973, relativi a fattispecie diverse, dal momento che, rispettivamente, il giudizio nel corso del quale essi sono stati denunciati non concerne l'ipotesi di cumulo di impieghi, e l'indennita' integrativa speciale non ha piu' la caratteristica di effettiva accessorieta'. - Sulla impossibilita', per la Corte costituzionale, di fornire interpretazione autentica o correzioni delle proprie precedenti decisioni, v. S. nn. 295/1991 e 524/1990. Riguardo al divieto di cumulo delle indennita' integrative e di corresponsione della tredicesima mensilita', oggetto delle attuali questioni, v. poi S. nn. 204/1992 e 566/1989, 376/1994, 494/1993 e 232/1992. Ed infine, circa le caratteristiche attuali dell'indennita' integrativa speciale, v. S. nn. 243/1993 e 115/1990. red. S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte