Ordinanza 439/1998 (ECLI:IT:COST:1998:439)
Massima numero 24330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
14/12/1998; Decisione del
14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 439/98. PROCESSO PENALE - GIUDICE ASTENUTO O RICUSATO - IMPOSSIBILITA' DI SOSTITUZIONE CON ALTRO MAGISTRATO DELLO STESSO UFFICIO - RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO AL GIUDICE EGUALMENTE COMPETENTE PER MATERIA CON SEDE NEL CAPOLUOGO DEL DISTRETTO DEL VICINO DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 439/98. PROCESSO PENALE - GIUDICE ASTENUTO O RICUSATO - IMPOSSIBILITA' DI SOSTITUZIONE CON ALTRO MAGISTRATO DELLO STESSO UFFICIO - RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO AL GIUDICE EGUALMENTE COMPETENTE PER MATERIA CON SEDE NEL CAPOLUOGO DEL DISTRETTO DEL VICINO DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che, qualora non sia possibile sostituire il giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario, il procedimento sia rimesso al giudice egualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello individuato in base all'art. 11 dello stesso codice, sia perche' la Corte, esaminando analoghe questioni concernenti la norma corrispondente contenuta nel codice di procedura penale del 1930 (art. 70, ultimo comma), ha gia' escluso l'ipotizzato contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, rilevando che lo spostamento della competenza non e' demandato all'insindacabile discrezionalita' di un organo giudiziario, ma dipende necessariamente dall'accertamento obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la continuita' e l'efficienza della funzione giurisdizionale, sia perche' - denunciando in realta' il giudice rimettente la omessa applicazione, nei processi dei quali e' stato investito, delle norme dell'ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice astenuto o ricusato, la cui osservanza avrebbe consentito di celebrare i dibattimenti nella sede naturale, riservando alla rimessione il carattere proprio della eccezionalita' - la questione ha origine da una situazione prospettata come patologica, mentre solo la corretta applicazione delle norme puo' essere alla base dello scrutinio di legittimita' costituzionale; d'altra parte il sistema processuale consente, attraverso il rimedio del conflitto di competenza, la verifica della corretta applicazione delle norme di ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice. - Cfr., per quanto riguarda la rimessione del procedimento nel codice di procedura penale del 1930, sentenza n. 168/1976 e ordinanza n. 132/1977; nel senso che le situazioni patologiche, estranee alla corretta applicazione della norma, non possono essere valutate nel giudizio di costituzionalita', sentenze nn. 40/1998 e 175/1997, nonche' ordinanza n. 255/1995. red.: S. Evangelista
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che, qualora non sia possibile sostituire il giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario, il procedimento sia rimesso al giudice egualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello individuato in base all'art. 11 dello stesso codice, sia perche' la Corte, esaminando analoghe questioni concernenti la norma corrispondente contenuta nel codice di procedura penale del 1930 (art. 70, ultimo comma), ha gia' escluso l'ipotizzato contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, rilevando che lo spostamento della competenza non e' demandato all'insindacabile discrezionalita' di un organo giudiziario, ma dipende necessariamente dall'accertamento obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la continuita' e l'efficienza della funzione giurisdizionale, sia perche' - denunciando in realta' il giudice rimettente la omessa applicazione, nei processi dei quali e' stato investito, delle norme dell'ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice astenuto o ricusato, la cui osservanza avrebbe consentito di celebrare i dibattimenti nella sede naturale, riservando alla rimessione il carattere proprio della eccezionalita' - la questione ha origine da una situazione prospettata come patologica, mentre solo la corretta applicazione delle norme puo' essere alla base dello scrutinio di legittimita' costituzionale; d'altra parte il sistema processuale consente, attraverso il rimedio del conflitto di competenza, la verifica della corretta applicazione delle norme di ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice. - Cfr., per quanto riguarda la rimessione del procedimento nel codice di procedura penale del 1930, sentenza n. 168/1976 e ordinanza n. 132/1977; nel senso che le situazioni patologiche, estranee alla corretta applicazione della norma, non possono essere valutate nel giudizio di costituzionalita', sentenze nn. 40/1998 e 175/1997, nonche' ordinanza n. 255/1995. red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte