Ordinanza 446/1998 (ECLI:IT:COST:1998:446)
Massima numero 24346
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  14/12/1998;  Decisione del  14/12/1998
Deposito del 23/12/1998; Pubblicazione in G. U. 30/12/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 446/98. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSO PROPOSTO DAL DEPUTATO AL PARLAMENTO VITTORIO SGARBI NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, CHE, IN DATA 13 LUGLIO 1998, HA EMESSO UNA SENTENZA DI CONDANNA NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA A MEZZO STAMPA PER LE OPINIONI ESPRESSE <> NEL CORSO DI DUE INTERVISTE TELEVISIVE E RADIOFONICHE - DIFETTO DEL REQUISITO OGGETTIVO - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale di Reggio Calabria - in seguito alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, in data 13 luglio 1998, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa per le opinioni espresse <> nel corso di due interviste televisive e radiofoniche -, con il quale lo Sgarbi chiede che la Corte dichiari che <>, sottoponendolo a processo penale, <>. Invero, premesso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 68, primo comma, Cost. attribuisce alla Camera di appartenenza la potesta' di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e che sino a quando tale potesta' non e' esercitata, l'autorita' giudiziaria che procede e' titolare del potere di valutare solo 'incidenter tantum' la sindacabilita' di detta opinione, ferma restando la facolta' del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorita' giudiziaria mediante i mezzi di impugnazione ordinaria; nel caso di specie, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorita' giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato la insindacabilita' delle opinioni espresse dal ricorrente e per le quali e' stato instaurato il procedimento penale in oggetto; dalla qual cosa si evince che non sussiste il requisito oggettivo, non essendovi materia di un conflitto. - Cfr. O. nn. 388/1998, 389/1998, nonche' S. nn. 265/1997 e 1150/1988. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4