Sentenza 447/1998 (ECLI:IT:COST:1998:447)
Massima numero 24351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
15/12/1998; Decisione del
15/12/1998
Deposito del 28/12/1998; Pubblicazione in G. U. 07/01/1999
Massime associate alla pronuncia:
24352
Titolo
SENT. 447/98 A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ABUSO D'UFFICIO - NUOVA FORMULAZIONE - LAMENTATA DELIMITAZIONE DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE - DEDOTTA ESCLUSIONE DI COMPORTAMENTI FORMALMENTE OSSERVANTI LE NORME AMMINISTRATIVE MA SOSTANZIALMENTE ELUSIVI O IN FRODE ALLA LEGGE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SITUAZIONI DI EGUALE GRAVITA' - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIAFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO "NULLUM CRIMEN, NULLA PENA SINE LEGE" - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 447/98 A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ABUSO D'UFFICIO - NUOVA FORMULAZIONE - LAMENTATA DELIMITAZIONE DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE - DEDOTTA ESCLUSIONE DI COMPORTAMENTI FORMALMENTE OSSERVANTI LE NORME AMMINISTRATIVE MA SOSTANZIALMENTE ELUSIVI O IN FRODE ALLA LEGGE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SITUAZIONI DI EGUALE GRAVITA' - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIAFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO "NULLUM CRIMEN, NULLA PENA SINE LEGE" - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 l. 16 luglio 1997 n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio e degli artt. 289, 416, 555 del codice di procedura penale) - che, limitando la punibilita' alle condotte di abuso commesse in violazione di norme di legge o di regolamento o in violazione di obblighi di astensione, che procurino intenzionalmente ingiusti vantaggi patrimoniali all'agente o a terzi, ovvero rechino intenzionalmente ingiusto danno ad altri, lascerebbe sguarnite di sanzione penale condotte altrettanto o piu' gravemente riprovevoli dal punto di vista sociale - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto - posto che e' principio essenziale in campo penale, e garanzia fondamentale della persona, che non si possa addebitare a titolo di reato alcuna condotta diversa ed ulteriore rispetto a quelle in tal senso esplicitamente qualificate da una legge in vigore al momento della commissione del fatto (art. 25, comma secondo, Cost.); che solo il legislatore puo' dunque, nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale, e le condotte, lesive di tali beni, da assoggettare a pena, nonche' stabilire qualita' e quantita' delle relative pene edittali, secondo il principio "nullum crimen, nulla pena sine lege", cui si riconducono sia la riserva di legge vigente in materia penale, sia il principio di determinatezza delle fattispecie penali, sia il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici; e che, al di fuori dei confini delle fattispecie di reato, come definiti dalla legge, riprende vigore il generale divieto di incriminazione, anche la' dove siano configurabili altre ipotesi di illecito e di responsabilita' non sanzionate penalmente - l'eventuale addebito al legislatore di aver omesso di sanzionare penalmente determinate condotte, in ipotesi socialmente riprovevoli o dannose, o anche illecite sotto altro profilo, ovvero di avere troppo restrittivamente definito le fattispecie incriminatrici, lasciandone fuori condotte siffatte, non puo', in linea di principio, tradursi in una censura di illegittimita' costituzionale della legge, e tantomeno in una richiesta di "addizione" alla medesima mediante una pronuncia della Corte costituzionale; ed in quanto le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono nella (eventuale) tutela penale, ben potendo, invece, essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni, l'incriminazione costituendo una "extrema ratio", cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l'assenza o la insufficienza o l'inadeguatezza di altri mezzi di tutela. - S. nn. 226/1983, 49/1985, 364/1988, 487/1989, 282/1990, 411/1995, 317/1996; O. nn. 288/1996, 355/1997. red.: S. Di Palma
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 l. 16 luglio 1997 n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio e degli artt. 289, 416, 555 del codice di procedura penale) - che, limitando la punibilita' alle condotte di abuso commesse in violazione di norme di legge o di regolamento o in violazione di obblighi di astensione, che procurino intenzionalmente ingiusti vantaggi patrimoniali all'agente o a terzi, ovvero rechino intenzionalmente ingiusto danno ad altri, lascerebbe sguarnite di sanzione penale condotte altrettanto o piu' gravemente riprovevoli dal punto di vista sociale - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto - posto che e' principio essenziale in campo penale, e garanzia fondamentale della persona, che non si possa addebitare a titolo di reato alcuna condotta diversa ed ulteriore rispetto a quelle in tal senso esplicitamente qualificate da una legge in vigore al momento della commissione del fatto (art. 25, comma secondo, Cost.); che solo il legislatore puo' dunque, nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale, e le condotte, lesive di tali beni, da assoggettare a pena, nonche' stabilire qualita' e quantita' delle relative pene edittali, secondo il principio "nullum crimen, nulla pena sine lege", cui si riconducono sia la riserva di legge vigente in materia penale, sia il principio di determinatezza delle fattispecie penali, sia il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici; e che, al di fuori dei confini delle fattispecie di reato, come definiti dalla legge, riprende vigore il generale divieto di incriminazione, anche la' dove siano configurabili altre ipotesi di illecito e di responsabilita' non sanzionate penalmente - l'eventuale addebito al legislatore di aver omesso di sanzionare penalmente determinate condotte, in ipotesi socialmente riprovevoli o dannose, o anche illecite sotto altro profilo, ovvero di avere troppo restrittivamente definito le fattispecie incriminatrici, lasciandone fuori condotte siffatte, non puo', in linea di principio, tradursi in una censura di illegittimita' costituzionale della legge, e tantomeno in una richiesta di "addizione" alla medesima mediante una pronuncia della Corte costituzionale; ed in quanto le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono nella (eventuale) tutela penale, ben potendo, invece, essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni, l'incriminazione costituendo una "extrema ratio", cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l'assenza o la insufficienza o l'inadeguatezza di altri mezzi di tutela. - S. nn. 226/1983, 49/1985, 364/1988, 487/1989, 282/1990, 411/1995, 317/1996; O. nn. 288/1996, 355/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte