Ordinanza 55/2022 (ECLI:IT:COST:2022:55)
Massima numero 44589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  09/02/2022;  Decisione del  09/02/2022
Deposito del 07/03/2022; Pubblicazione in G. U. 09/03/2022
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alla norma della Regione Siciliana che ha autorizzato la concessione di un contributo per l'esercizio finanziario 2020 al libero Consorzio comunale di Siracusa per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e al personale della società partecipata Siracusa Risorse). (Classif. 111012).

Testo

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo.

(Nella specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale -promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009. - dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 36 del 2020, che ha autorizzato la concessione di un contributo per l'esercizio finanziario 2020 al libero Consorzio comunale di Siracusa per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e al personale della società partecipata Siracusa Risorse).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  30/12/2020  n. 36  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  31/12/2009  n. 196  art. 17  

legge  31/12/2009  n. 196  art. 19  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23