Ordinanza 449/1998 (ECLI:IT:COST:1998:449)
Massima numero 24383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
15/12/1998; Decisione del
15/12/1998
Deposito del 28/12/1998; Pubblicazione in G. U. 07/01/1999
Massime associate alla pronuncia:
24384
Titolo
ORD. 449/98 A. IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTI AVENTI AD OGGETTO TERRENI AGRICOLI - MISURA DELL'ALIQUOTA - DENUNCIATA ECCESSIVITA' DELLA MISURA DELL'IMPOSTA, CON CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE, DA ESERCITARE CON IL LIMITE DELLA NON IRRAZIONALITA', NELLA DETERMINAZIONE DELL'ONERE TRIBUTARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 449/98 A. IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTI AVENTI AD OGGETTO TERRENI AGRICOLI - MISURA DELL'ALIQUOTA - DENUNCIATA ECCESSIVITA' DELLA MISURA DELL'IMPOSTA, CON CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE, DA ESERCITARE CON IL LIMITE DELLA NON IRRAZIONALITA', NELLA DETERMINAZIONE DELL'ONERE TRIBUTARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui stabilisce nella misura del 15% l'imposta di registro sugli atti di trasferimento dei terreni agricoli, denunciato per l'eccessivita' della misura dell'imposta, tanto elevata da produrre nel volgere di pochi passaggi traslativi un effetto espropriativo, con lesione del principio della capacita' contributiva e con discriminazione di chi investe i propri risparmi in terreni agricoli. Sono rimesse alla discrezionalita' del legislatore l'individuazione delle situazioni significative della capacita' contributiva e la determinazione dell'entita' dell'onere tributario, con il limite della non arbitrarieta' o irrazionalita' della scelta legislativa, non superato nel considerare indice di capacita' contributiva l'acquisto di terreni agricoli, ponendo l'imposta a carico di ciascun successivo acquirente, con una aliquota raccordata ai criteri di valutazione dei beni iscritti in catasto tale da avere una contenuta incidenza sul valore del bene. - Cfr., nel senso che l'individuazione delle situazioni significative della capacita' contributiva e l'entita' dell'onere tributario sono entrambe rimesse alla discrezionalita' del legislatore, da esercitare con il limite della non arbitrarieta' o irrazionalita', sentenze n. 111/1997 e 167/1991, nonche' ordinanza n. 352/1995. red.: S. Evangelista
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui stabilisce nella misura del 15% l'imposta di registro sugli atti di trasferimento dei terreni agricoli, denunciato per l'eccessivita' della misura dell'imposta, tanto elevata da produrre nel volgere di pochi passaggi traslativi un effetto espropriativo, con lesione del principio della capacita' contributiva e con discriminazione di chi investe i propri risparmi in terreni agricoli. Sono rimesse alla discrezionalita' del legislatore l'individuazione delle situazioni significative della capacita' contributiva e la determinazione dell'entita' dell'onere tributario, con il limite della non arbitrarieta' o irrazionalita' della scelta legislativa, non superato nel considerare indice di capacita' contributiva l'acquisto di terreni agricoli, ponendo l'imposta a carico di ciascun successivo acquirente, con una aliquota raccordata ai criteri di valutazione dei beni iscritti in catasto tale da avere una contenuta incidenza sul valore del bene. - Cfr., nel senso che l'individuazione delle situazioni significative della capacita' contributiva e l'entita' dell'onere tributario sono entrambe rimesse alla discrezionalita' del legislatore, da esercitare con il limite della non arbitrarieta' o irrazionalita', sentenze n. 111/1997 e 167/1991, nonche' ordinanza n. 352/1995. red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 47
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte