Sentenza 450/1998 (ECLI:IT:COST:1998:450)
Massima numero 24353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
16/12/1998; Decisione del
16/12/1998
Deposito del 30/12/1998; Pubblicazione in G. U. 07/01/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 450/98. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI-PREMIO - CONCESSIONE AI CONDANNATI ALLA RECLUSIONE, PER I REATI DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 4-BIS, L. N. 354/1975 - CONDIZIONI - AVVENUTA ESPIAZIONE DI ALMENO META' DELLA PENA - APPLICABILITA' DI TALE DISPOSIZIONE ANCHE A DETENUTI DI ETA' MINORE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SULLA TUTELA DEI MINORI - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 125/1992, N. 168/1994, N. 109 E N. 403/1997 - RIGIDA PRECLUSIONE ALLA CONCESSIONE DEI PERMESSI PREMIO INDISCRIMINATAMENTE ANCHE NEI CONFRONTI DEI MINORI - VIOLAZIONE DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA NELL'ESECUZIONE PENALE MINORILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 450/98. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI-PREMIO - CONCESSIONE AI CONDANNATI ALLA RECLUSIONE, PER I REATI DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 4-BIS, L. N. 354/1975 - CONDIZIONI - AVVENUTA ESPIAZIONE DI ALMENO META' DELLA PENA - APPLICABILITA' DI TALE DISPOSIZIONE ANCHE A DETENUTI DI ETA' MINORE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SULLA TUTELA DEI MINORI - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 125/1992, N. 168/1994, N. 109 E N. 403/1997 - RIGIDA PRECLUSIONE ALLA CONCESSIONE DEI PERMESSI PREMIO INDISCRIMINATAMENTE ANCHE NEI CONFRONTI DEI MINORI - VIOLAZIONE DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA NELL'ESECUZIONE PENALE MINORILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 31, comma secondo, Cost., l'art. 30-ter, comma 4, lett. c), della l. 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si riferisce ai minorenni, in quanto - posto che all'istituto del permesso premio e' stata riconosciuta natura di misura premiale di incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria e di "strumento cruciale" di rieducazione - la rigida preclusione alla concessione di permessi premio, prima dell'espiazione di meta' della pena, nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, introdotta nel quadro di un piu' generale e drastico inasprimento delle condizioni per la concessione a tali condannati dei benefici carcerari, e' stata dettata dal legislatore in modo indiscriminato, senza riguardo alle specifiche esigenze, costituzionalmente imposte, dell'esecuzione minorile, risolvendosi in un automatismo incompatibile con la necessita' di valutazioni flessibili e individualizzate, in ordine all'impiego di un istituto inteso a consentire a condannati, che non risultino socialmente pericolosi, di "coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro" (art. 30-ter, comma 1) e, quindi, strumento essenziale per perseguire efficacemente il progressivo reinserimento della persona detenuta nella societa' e, dunque, quella finalita' rieducativa, che deve essere assolutamente preminente nell'esecuzione penale minorile. - S. nn. 46/1978, 188/1990, 125/1992, 168/1994, 125, 227 e 504/1995, 235/1996, 109, 296 e 403/1997, 16/1998. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 31, comma secondo, Cost., l'art. 30-ter, comma 4, lett. c), della l. 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si riferisce ai minorenni, in quanto - posto che all'istituto del permesso premio e' stata riconosciuta natura di misura premiale di incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria e di "strumento cruciale" di rieducazione - la rigida preclusione alla concessione di permessi premio, prima dell'espiazione di meta' della pena, nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, introdotta nel quadro di un piu' generale e drastico inasprimento delle condizioni per la concessione a tali condannati dei benefici carcerari, e' stata dettata dal legislatore in modo indiscriminato, senza riguardo alle specifiche esigenze, costituzionalmente imposte, dell'esecuzione minorile, risolvendosi in un automatismo incompatibile con la necessita' di valutazioni flessibili e individualizzate, in ordine all'impiego di un istituto inteso a consentire a condannati, che non risultino socialmente pericolosi, di "coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro" (art. 30-ter, comma 1) e, quindi, strumento essenziale per perseguire efficacemente il progressivo reinserimento della persona detenuta nella societa' e, dunque, quella finalita' rieducativa, che deve essere assolutamente preminente nell'esecuzione penale minorile. - S. nn. 46/1978, 188/1990, 125/1992, 168/1994, 125, 227 e 504/1995, 235/1996, 109, 296 e 403/1997, 16/1998. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
co. 2
Altri parametri e norme interposte