Sentenza 451/1998 (ECLI:IT:COST:1998:451)
Massima numero 24349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  16/12/1998;  Decisione del  16/12/1998
Deposito del 30/12/1998; Pubblicazione in G. U. 13/01/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 451/98. PRIVILEGIO - CREDITI AVENTI PRIVILEGIO GENERALE SUI MOBILI DEL DEBITORE - ESCLUSIONE DEI CREDITI DEI SOCI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO PER IL LAVORO PRESTATO IN ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO SOCIALE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI DEI LAVORATORI SUBORDINATI PER RETRIBUZIONI ED INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2751-'bis', numero 1, cod. civ. - nella parte in cui, non prevedendo tra i creditori aventi privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dei soci delle cooperative di produzione e lavoro per il lavoro prestato in adempimento del contratto sociale, determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra tali crediti e quelli dei lavoratori subordinati, per retribuzioni ed indennita' di fine rapporto, assistiti, invece, dal predetto privilegio -, in quanto, premesso che la inapplicabilita' all'ipotesi del pagamento effettuato dal Fondo di garanzia al socio lavoratore della norma, dettata in tema di lavoro subordinato, che dispone la surrogazione del Fondo nel privilegio spettante al lavoratore sui beni del datore di lavoro, trova una coerente spiegazione nell'assenza di omogeneita' tra le due categorie di crediti posti a raffronto, che sola potrebbe legittimare la pronuncia di incostituzionalita' invocata; l'estensione ai crediti dei soci lavoratori del privilegio di cui all'art. 2751-'bis', numero 1, cod. civ. sui mobili della cooperativa comporterebbe un inammissibile soddisfacimento preferenziale dei diritti dei soci sul patrimonio della societa' di cui gli stessi soci fanno parte, ed una corrispondente compressione dei diritti dei terzi che quel patrimonio e' destinato a garantire. E risulterebbe altresi' priva di giustificazione l'introduzione di una causa di prelazione che, essendo fondata sulla tutela del lavoro cooperativo, sarebbe sostanzialmente omogenea a quella gia' accordata ai crediti delle cooperative di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (art. 2751-'bis', numero 5, cod. civ.). - V., in particolare, S. nn. 1/1998 e 84/1992, nelle quali la Corte ha affermato che <>. - Cfr., inoltre, S. n. 30/1996, nella quale si e', tra l'altro, rilevato che <>. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte