Bilancio e contabilità pubblica – Riequilibrio della finanza pubblica – Contributi alla finanza pubblica a carico dei comuni per gli anni dal 2024 al 2028 – Conseguente taglio lineare al Fondo di solidarietà comunale (FSC) – Mancata esclusione dei comuni che presentano un bilancio in equilibrio, ma un elevato debito pro-capite – Ricorso della Regione Liguria – Lamentate irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione dell’autonomia finanziaria e amministrativa comunale – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036015).
Sono dichiarate non fondate le questioni promosse, in via subordinata, dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 3 e 119, primo, terzo e quarto comma, e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui esenta dal contributo alla finanza pubblica gli enti in dissesto e in procedura di riequilibrio, nonché quelli che hanno sottoscritto accordi di risanamento finanziario con il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021 e dell’art. 43, comma 2, del d.l. n. 50 del 2022, come conv., ma non anche gli enti che hanno sottoscritto i medesimi accordi ai sensi del successivo comma 8 del citato art. 43 (vale a dire comuni in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, c.d. pre-dissesto) o che, a fronte di un elevato disavanzo pro capite, abbiano sottoscritto, in un percorso di riequilibrio strutturale, specifici accordi con lo Stato per ottenere uno speciale contributo statale. La censura regionale, lamentando la disparità di trattamento e la lesione dell’autonomia finanziaria, pretende di assimilare situazioni obiettivamente diverse e non comparabili: la dichiarazione di dissesto e la condizione di ente in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono, infatti, oggetto di discipline speciali che comportano, quanto al dissesto, la perdita da parte degli amministratori dei poteri di gestione sui rapporti anteriori alla dichiarazione stessa (affidati a un organo straordinario di liquidazione) e forti limitazioni per l’attività gestoria successiva e, per quanto attiene all’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, limitazioni dei poteri di gestione degli organi dell’ente. La terza ipotesi di esonero, poi, è del tutto speciale, riguardando soltanto i comuni sede di capoluogo di città metropolitana o di provincia che stiano ripianando un disavanzo di amministrazione di importo consistente (superiore a euro 500 o euro 700 pro capite) e che abbiano sottoscritto accordi con lo Stato comportanti specifici impegni volti al più efficace rientro dal disavanzo e a limitare i poteri di gestione degli amministratori. (Precedente: S. 195/2024 - mass. 46560).