Sentenza 455/1998 (ECLI:IT:COST:1998:455)
Massima numero 24355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
16/12/1998; Decisione del
16/12/1998
Deposito del 30/12/1998; Pubblicazione in G. U. 13/01/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 455/98. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI - REATI ELETTORALI - PRESCRIZIONE - TERMINE DI DUE ANNI DALLA DATA DEL VERBALE ULTIMO DELLE ELEZIONI - LAMENTATA BREVITA' DI TALE TERMINE A FRONTE DI QUELLO ORDINARIO DECENNALE PREVISTO PER DELITTI DI PARI GRAVITA' - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MATERIA ATTRIBUITA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 455/98. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI - REATI ELETTORALI - PRESCRIZIONE - TERMINE DI DUE ANNI DALLA DATA DEL VERBALE ULTIMO DELLE ELEZIONI - LAMENTATA BREVITA' DI TALE TERMINE A FRONTE DI QUELLO ORDINARIO DECENNALE PREVISTO PER DELITTI DI PARI GRAVITA' - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MATERIA ATTRIBUITA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, comma 2, del t.u. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - che, derogando alla previsione generale del codice penale, stabilisce un termine prescrizionale di due anni per i reati contemplati dallo stesso t.u. - sollevata con riferimento agli artt. 1, 3, 48, comma 2, 97 e 112 Cost., sia perche' le diverse scelte presenti nei due sottosistemi (elezioni politiche nazionali, per cui vigono le regole ordinarie poste dall'art. 157 cod. pen.; elezioni comunali, provinciali e regionali, relativamente alle quali e' prevista la prescrizione biennale per i reati elettorali ivi contemplati), anche con riferimento al termine prescrizionale, sono espressione della discrezionalita' del legislatore per quanto attiene alla sfera (e in particolare all'"an" e al "quomodo") della punibilita'; sia perche' la Corte non potrebbe sindacare la disposizione di favore denunciata assumendo come termine di raffronto l'art. 157 cod. pen., che, pur essendo norma di carattere generale, non puo' essere considerata momento necessario di attuazione, o di salvaguardia, dei principi costituzionali invocati, dai quali non puo' trarsi alcuna indicazione circa la specifica disciplina dei reati elettorali e degli istituti che incidano sulla sfera della punibilita', tenuto conto che le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella tutela penale, potendo queste essere soddisfatte con meccanismi diversi dall'incriminazione quale "estrema ratio". - S. n. 447/1998. red.: S. Di Palma
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, comma 2, del t.u. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - che, derogando alla previsione generale del codice penale, stabilisce un termine prescrizionale di due anni per i reati contemplati dallo stesso t.u. - sollevata con riferimento agli artt. 1, 3, 48, comma 2, 97 e 112 Cost., sia perche' le diverse scelte presenti nei due sottosistemi (elezioni politiche nazionali, per cui vigono le regole ordinarie poste dall'art. 157 cod. pen.; elezioni comunali, provinciali e regionali, relativamente alle quali e' prevista la prescrizione biennale per i reati elettorali ivi contemplati), anche con riferimento al termine prescrizionale, sono espressione della discrezionalita' del legislatore per quanto attiene alla sfera (e in particolare all'"an" e al "quomodo") della punibilita'; sia perche' la Corte non potrebbe sindacare la disposizione di favore denunciata assumendo come termine di raffronto l'art. 157 cod. pen., che, pur essendo norma di carattere generale, non puo' essere considerata momento necessario di attuazione, o di salvaguardia, dei principi costituzionali invocati, dai quali non puo' trarsi alcuna indicazione circa la specifica disciplina dei reati elettorali e degli istituti che incidano sulla sfera della punibilita', tenuto conto che le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella tutela penale, potendo queste essere soddisfatte con meccanismi diversi dall'incriminazione quale "estrema ratio". - S. n. 447/1998. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 48
co. 2
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte