Sentenza 456/1998 (ECLI:IT:COST:1998:456)
Massima numero 24356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  16/12/1998;  Decisione del  16/12/1998
Deposito del 30/12/1998; Pubblicazione in G. U. 13/01/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 456/98. AMBIENTE (TUTELA DELL') - RIFIUTI PERICOLOSI - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI - LAMENTATA DEPENALIZZAZIONE - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in relazione all'art. 2, comma 1, lett. d), l. 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nel testo modificato dall'art. 7, commi 11, 12 e 13, d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni ad d.lgs. n. 22 del 1997) - con il quale si comminano sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di comunicazione alle autorita' competenti delle qualita' e quantita' di rifiuti prodotti ovvero fatti oggetto di determinate attivita' (comma 1), nonche' degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti (comma 2) - sia perche', con riferimento al criterio della delega che imponeva di far "salva l'applicazione delle norme penali vigenti" - posto che la clausola in questione deve interpretarsi, in senso piu' restrittivo, come intesa a precludere al Governo la possibilita' di incidere, traendo occasione dalla nuova disciplina di origine comunitaria di determinate materie, sulla disciplina penale piu' generale di fonte codicistica o comunque afferente ad ambito e ad interessi che, per quanto implicati anche nella nuova disciplina, in essa non si esauriscano - in presenza di una nuova compiuta disciplina dell'intera materia, non era precluso al legislatore delegato di rivedere anche l'impianto sanzionatorio che a tale disciplina accede; sia perche', con riferimento al criterio della delega, secondo cui avrebbero dovuto essere assoggettate a sanzioni penali le infrazioni che "ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689" - posto che tale indicazione si configura, nella legge di delegazione, come un limite alla facolta' del legislatore delegato di stabilire sanzioni penali, piu' che come una direttiva che lo vincolasse a prevedere siffatte sanzioni - non puo' negarsi che il legislatore delegato potesse scegliere, in base ad un apprezzamento largamente discrezionale, se ricorrere alle sanzioni penali o a quelle amministrative in relazione alle violazioni in oggetto, tenuto conto che esse non concernono condotte direttamente pregiudizievoli per l'ambiente, ma condotte in contrasto con obblighi formali, sia pure strumentali al migliore controllo sull'attivita', potenzialmente pericolosa per l'ambiente, di produzione e di smaltimento di rifiuti; sia, infine, perche' la repressione penale non costituisce, di per se', l'unico strumento di tutela di interessi come quello ambientale, ben potendo risultare altrettanto, e persino piu', efficaci altri strumenti anche sanzionatori, specialmente quando si tratti di regolare e controllare, piu' che condotte individuali (le uniche assoggettabili a pena, in forza del principio di personalita' della responsabilita' penale), attivita' di impresa. - S. n. 53/1997. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  22/02/1994  n. 146  art. 2    co. 1  lett. d)