Sentenza 457/1998 (ECLI:IT:COST:1998:457)
Massima numero 24393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  16/12/1998;  Decisione del  16/12/1998
Deposito del 30/12/1998; Pubblicazione in G. U. 13/01/1999
Massime associate alla pronuncia:  24394  24395


Titolo
SENT. 457/98 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA IN CONCESSIONE - INDIVIDUAZIONE DELLA <> PER IL PREDETTO PERSONALE - <> DELL'ULTIMO TRIENNIO DI SERVIZIO, <> - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN RELAZIONE AL MECCANISMO DI RIVALUTAZIONE PREVISTO, NELL'AMBITO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA, DALL'ART. 3, UNDICESIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 20, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), come risulta dalla modifica recata dall'art. 13, primo comma, della legge 22 ottobre 1973, n. 672, a norma del quale la base pensionabile, individuata in linea di principio nella retribuzione assoggettata a contributo dell'ultimo anno di servizio, non puo' essere superiore alla media delle retribuzioni assoggettate a contributo degli ultimi tre anni di servizio, maggiorata del 12 per cento, in quanto - premesso che il giudice rimettente censura il fatto che le retribuzioni dei primi due anni del triennio, assunte per calcolare la media, non sono rivalutate in base ad indici della svalutazione monetaria - il confronto che si vorrebbe istituire, fra il sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, per la quale, a partire dalla legge n. 297 del 1982, vige un principio di rivalutazione delle basi retributive, relative ad anni precedenti l'ultimo anteriore a quello di decorrenza della pensione, assunte per il calcolo della pensione medesima, ed il sistema del Fondo dei telefonici, ove questo principio non e' accolto, non puo' condurre a ritenere violato il principio costituzionale di eguaglianza. Invero, i sistemi previdenziali speciali sono caratterizzati da peculiarita' che li differenziano dal sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, spesso per aspetti che si traducono in vantaggi maggiori per gli assicurati, e sono connotati, essenzialmente, dall'<>, laddove il regime ordinario generale e' contraddistinto <>. Del resto, appare improprio un raffronto che prenda in esame, isolatamente, singoli elementi dei regimi previdenziali complessivi, quale il sistema di calcolo della base pensionabile; ed e' infondata la pretesa di ricondurre ad eguaglianza di disciplina un singolo elemento del sistema, al di fuori di una sua considerazione complessiva. - Cfr. S. nn. 173/1986, 430/1991 e 227/1993. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte