Sentenza 457/1998 (ECLI:IT:COST:1998:457)
Massima numero 24394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  16/12/1998;  Decisione del  16/12/1998
Deposito del 30/12/1998; Pubblicazione in G. U. 13/01/1999
Massime associate alla pronuncia:  24393  24395


Titolo
SENT. 457/98 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA IN CONCESSIONE - INDIVIDUAZIONE DELLA <> PER IL PREDETTO PERSONALE - <> DELL'ULTIMO TRIENNIO DI SERVIZIO, <> - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA INSUFFICIENZA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AD ASSICURARE LE ESIGENZE DI VITA DEL LAVORATORE PENSIONATO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38 Cost. - dell'art. 20, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), come risulta dalla modifica recata dall'art. 13, primo comma, della legge 22 ottobre 1973, n. 672, a norma del quale la base pensionabile, individuata in linea di principio nella retribuzione assoggettata a contributo dell'ultimo anno di servizio, non puo' essere superiore alla media delle retribuzioni assoggettate a contributo degli ultimi tre anni di servizio, maggiorata del 12 per cento, in quanto - premesso che il giudice rimettente censura il fatto che le retribuzioni dei primi due anni del triennio, assunte per calcolare la media, non sono rivalutate in base ad indici della svalutazione monetaria - non possono dirsi violati i principi ricavabili dal predetto parametro costituzionale in ordine alla proporzione fra trattamento previdenziale e qualita' e quantita' del lavoro svolto, e alla sufficienza del trattamento medesimo ad assicurare le esigenze di vita del lavoratore pensionato. Invero, nell'attuazione di questi principi il legislatore gode di una sfera di discrezionalita', anche in relazione alle risorse disponibili, almeno quando non sia in gioco la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona; ed a tal proposito non puo' non tenersi conto del sistema complessivo in cui si inserisce la singola previsione, relativa al criterio di calcolo della base pensionabile. A tal riguardo va osservato che, se e' vero che la norma impugnata <>, <>. E tale maggiorazione <>, benche' diretta principalmente a contenere gli effetti di eventuali piu' rilevanti progressioni retributive realizzate nell'ultimo triennio e' altresi' idonea ad assorbire, almeno in parte, gli effetti della svalutazione verificatasi nel medesimo periodo. - Cfr. S. nn. 173/1986, 531/1988 e 119/1991. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte