Sentenza 457/1998 (ECLI:IT:COST:1998:457)
Massima numero 24395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  16/12/1998;  Decisione del  16/12/1998
Deposito del 30/12/1998; Pubblicazione in G. U. 13/01/1999
Massime associate alla pronuncia:  24393  24394


Titolo
SENT. 457/98 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA IN CONCESSIONE - INDIVIDUAZIONE DELLA <> NELLA RETRIBUZIONE DELL'ULTIMO ANNO - MANCATA PREVISIONE DI ALCUNA FORMA DI RIVALUTAZIONE DEL VALORE NOMINALE DI TALE RETRIBUZIONE PER IL CASO IN CUI LA PENSIONE VENGA LIQUIDATA A DISTANZA DI TEMPO DALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 20, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), il quale indica nella retribuzione dell'ultimo anno di servizio la base pensionabile, <>, in quanto - premesso che la denuncia relativa alla norma in oggetto <> di situazioni nelle quali il rapporto di lavoro viene meno senza che sia maturato il diritto alla pensione (per mancato raggiungimento dell'eta' pensionabile), ma il dipendente conserva dei diritti pensionistici, che fa valere nel momento in cui raggiunge l'eta' prescritta - nell'ambito di un sistema, quale quello del Fondo dei telefonici, informato al criterio della <>, non vi e' di per se' una aspettativa garantita a che le pensioni corrisposte siano correlate ai valori reali, anziche' a quelli monetari, delle contribuzioni a suo tempo versate. Infatti, i lavoratori i quali hanno lasciato per dimissioni il servizio prima di raggiungere l'eta' pensionabile sapevano di conservare un diritto pensionistico commisurato al valore monetario della retribuzione media percepita nell'ultimo triennio, con la maggiorazione prevista. Peraltro, la legge n. 1450 del 1956 riserva una specifica regolamentazione all'ipotesi in cui il lavoratore, iscritto al Fondo, cessi dal servizio presso l'azienda telefonica prima di avere raggiunto l'eta' minima per la pensione; e, solo ove non si avvalga di alcuna delle alternative previste dalla legge n. 1450 citata, l'iscritto al Fondo, che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione, mantiene i diritti relativi (e puo' percio' conseguire la pensione non appena raggiunta l'eta' prescritta) senza il versamento di contributi volontari. Inoltre, l'art. 18 della predetta legge consente ai lavoratori che possano far valere almeno quindici anni di iscrizione al Fondo e che non siano cessati dal servizio per dimissioni, per motivi disciplinari o per decorso del periodo massimo di malattia previsto per la conservazione del posto, di conseguire la pensione con cinque anni di anticipo rispetto all'eta' ordinariamente richiesta, con versamento al Fondo, a totale carico dell'azienda, del valore attuale del maggiore onere derivante dalla anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia. Ne consegue che l'ampio ventaglio di possibilita' offerte all'assicurato, unito agli specifici vantaggi del regime previdenziale di cui si discute, induce ad escludere che possano ritenersi lesi dalla norma impugnata i diritti previdenziali dei lavoratori iscritti obbligatoriamente al Fondo in questione. - V. S. nn. 141/1989 e 265/1992. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte