Ordinanza 459/1998 (ECLI:IT:COST:1998:459)
Massima numero 24332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
16/12/1998; Decisione del
16/12/1998
Deposito del 30/12/1998; Pubblicazione in G. U. 13/01/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 459/98. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIFFERIMENTO PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO (NELLA SPECIE: A CAUSA DI EVENTO SISMICO) DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - RILEVATA INDIRETTA INCIDENZA, ALTRESI', SULLA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RILEVANZA NON ATTUALE DELLE SOLLEVATE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 459/98. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIFFERIMENTO PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO (NELLA SPECIE: A CAUSA DI EVENTO SISMICO) DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - RILEVATA INDIRETTA INCIDENZA, ALTRESI', SULLA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RILEVANZA NON ATTUALE DELLE SOLLEVATE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 112 e 97 Cost., dell'art. 486 cod. proc. pen., impugnato - in via principale, limitatamente all'inciso "o rinvia" contenuto nei commi 1 e 3, e, in via subordinata, in relazione all'art. 159 cod. pen. - nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione del reato il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento (nella specie: a causa di evento sismico) dell'imputato o del difensore. Nei casi di specie, infatti, l'eventualita' della prescrizione - che l'autorita' rimettente mira ad impedire, "soprattutto nei successivi gradi di giudizio" - e', al momento, oltre che futura, incerta, e pertanto la questione appare formulata in via ipotetica, con negativa incidenza sul necessario requisito dell'attualita' della rilevanza. red.: S. Pomodoro
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 112 e 97 Cost., dell'art. 486 cod. proc. pen., impugnato - in via principale, limitatamente all'inciso "o rinvia" contenuto nei commi 1 e 3, e, in via subordinata, in relazione all'art. 159 cod. pen. - nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione del reato il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento (nella specie: a causa di evento sismico) dell'imputato o del difensore. Nei casi di specie, infatti, l'eventualita' della prescrizione - che l'autorita' rimettente mira ad impedire, "soprattutto nei successivi gradi di giudizio" - e', al momento, oltre che futura, incerta, e pertanto la questione appare formulata in via ipotetica, con negativa incidenza sul necessario requisito dell'attualita' della rilevanza. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte