Ordinanza 461/1998 (ECLI:IT:COST:1998:461)
Massima numero 24358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
16/12/1998; Decisione del
16/12/1998
Deposito del 30/12/1998; Pubblicazione in G. U. 13/01/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 461/98. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE - ESENZIONE DALL'IMPOSTA - MANCATA PREVISIONE - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DELLE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE RISPETTO ALLE PENSIONI DI GUERRA - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRE GIA' DICHIARATE NON FONDATE O MANIFESTAMENTE INFONDATE - MANCANZA DI PROFILI O ARGOMENTI NUOVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 461/98. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE - ESENZIONE DALL'IMPOSTA - MANCATA PREVISIONE - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DELLE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE RISPETTO ALLE PENSIONI DI GUERRA - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRE GIA' DICHIARATE NON FONDATE O MANIFESTAMENTE INFONDATE - MANCANZA DI PROFILI O ARGOMENTI NUOVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dell'art. 5, l. 3 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali, e loro congiunti in caso di morte), laddove non contemplano per le pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'I.R.PE.F., riconosciuta invece per le pensioni di guerra, in quanto analoghe questioni sono gia' state dichiarate non fondate o manifestamente infondate, e non sono stati introdotti profili ed argomentazioni nuovi o comunque tali da indurre a mutare il precedente avviso. - S. nn. 151/1981, 387/1989, 431/1996; O. nn. 276/1986, 390/1997. red.: S. Di Palma
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dell'art. 5, l. 3 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali, e loro congiunti in caso di morte), laddove non contemplano per le pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'I.R.PE.F., riconosciuta invece per le pensioni di guerra, in quanto analoghe questioni sono gia' state dichiarate non fondate o manifestamente infondate, e non sono stati introdotti profili ed argomentazioni nuovi o comunque tali da indurre a mutare il precedente avviso. - S. nn. 151/1981, 387/1989, 431/1996; O. nn. 276/1986, 390/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte