Sentenza 56/2022 (ECLI:IT:COST:2022:56)
Massima numero 44685
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMATO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
16/02/2022; Decisione del
16/02/2022
Deposito del 08/03/2022; Pubblicazione in G. U. 09/03/2022
Titolo
Elezioni - Elettorato passivo - Incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo - Natura di sanzione o effetto penale della condanna - Esclusione - Fondamento costituzionale e finalità. (Classif. 093005).
Elezioni - Elettorato passivo - Incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo - Natura di sanzione o effetto penale della condanna - Esclusione - Fondamento costituzionale e finalità. (Classif. 093005).
Testo
Le misure previste nel d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "Legge Severino"), in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, così come quelle antecedentemente già previste dalla legge n. 55 del 1990 e dalla legge n. 16 del 1992, non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma sono piuttosto da ricollegare al venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche in questione o per il loro mantenimento. Ciò a tutela degli interessi costituzionali protetti dagli artt. 54, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., da bilanciare con quelli sottesi agli artt. 48 e 51 Cost. (Precedenti: S. 230/2021 - mass. 44404; S. 35/2021- mass. 43709; S. 36/2019 - mass. 41664; S. 214/2017 - mass. 39492; S. 276/2016 - mass. 39476; S. 236/2015 - mass. 38615; S. 25/2002 - mass. 26763; S. 132/2001 - mass. 26201; S. 206/1999; S. 141/1996 - mass. 22377; S. 295/1994 - mass. 20718; S. 184/1994 - mass. 20662; S. 118/1994 - mass. 20510; S. 407/1992 - mass. 18908; O. 46/2020).
Le misure previste nel d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "Legge Severino"), in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, così come quelle antecedentemente già previste dalla legge n. 55 del 1990 e dalla legge n. 16 del 1992, non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma sono piuttosto da ricollegare al venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche in questione o per il loro mantenimento. Ciò a tutela degli interessi costituzionali protetti dagli artt. 54, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., da bilanciare con quelli sottesi agli artt. 48 e 51 Cost. (Precedenti: S. 230/2021 - mass. 44404; S. 35/2021- mass. 43709; S. 36/2019 - mass. 41664; S. 214/2017 - mass. 39492; S. 276/2016 - mass. 39476; S. 236/2015 - mass. 38615; S. 25/2002 - mass. 26763; S. 132/2001 - mass. 26201; S. 206/1999; S. 141/1996 - mass. 22377; S. 295/1994 - mass. 20718; S. 184/1994 - mass. 20662; S. 118/1994 - mass. 20510; S. 407/1992 - mass. 18908; O. 46/2020).
Atti oggetto del giudizio
31/12/2012
n. 235
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 54
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 2
Altri parametri e norme interposte