Ordinanza 463/1998 (ECLI:IT:COST:1998:463)
Massima numero 24344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  16/12/1998;  Decisione del  16/12/1998
Deposito del 30/12/1998; Pubblicazione in G. U. 13/01/1999
Massime associate alla pronuncia:  24343


Titolo
ORD. 463/98 B. ESECUZIONE FORZATA IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DIVIETO PER I CREDITORI DI PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA IN DANNO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO - LAMENTATA <> - DEDOTTA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ASSERITO AGGRAVIO DI SPESA A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il giudice rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo della necessita' di una nuova notificazione del titolo esecutivo quale condizione di procedibilita' di ogni successiva procedura esecutiva fondata su di esso. Invero - posto che nella disciplina codicistica dell'esecuzione forzata esiste un principio generale di unicita' della notificazione del titolo esecutivo, desumibile sul piano sistematico sia dalla circostanza che per il titolo esecutivo, diversamente dal precetto, non sono sanciti termini legali di efficacia (ferma restando l'applicabilita' della disciplina generale in tema di prescrizione), sia dalla previsione del rilascio di una sola copia in forma esecutiva, salva l'ipotesi di perdita incolpevole (art. 476 cod. proc. civ. e art. 154 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice) - la disposizione denunciata non deroga al suddetto principio di unicita' della notificazione del titolo esecutivo, non potendosi desumere tale deroga ne' da una interpretazione testuale della disposizione in oggetto, ne' dalla 'ratio legis'. Ne consegue, altresi', la palese infondatezza delle censure formulate sia in relazione al parametro di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., non comportando la norma denunciata alcun aggravio di spesa a carico della Pubblica Amministrazione; sia in relazione all'art. 41, primo comma, Cost., dovendosi escludere che il principio della liberta' di iniziativa economica possa ritenersi violato da una disposizione, come quella denunciata, che, prevedendo un termine dilatorio per l'esperimento dell'azione esecutiva, non costituisce per cio' solo inevitabile ragione di un oneroso ricorso al mercato finanziario. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 41  co. 1

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte