Ordinanza 468/1998 (ECLI:IT:COST:1998:468)
Massima numero 24300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
16/12/1998; Decisione del
16/12/1998
Deposito del 30/12/1998; Pubblicazione in G. U. 13/01/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 468/98. PROCESSO CIVILE - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI DA PARTE DEL CONVENUTO - NECESSITA' DI NOTIFICARE LA CITAZIONE ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, SICCOME E' STABILITO PER LA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO DA PARTE DELL'ATTORE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI, CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ININFLUENZA SULL'ESITO DEL PROCESSO DI PROVENIENZA, PER EVENTI IN ESSO INTERCORSI, DELLA EVENTUALE INTRODUZIONE, NELL'ORDINAMENTO, DEL RICHIESTO TERMINE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
ORD. 468/98. PROCESSO CIVILE - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI DA PARTE DEL CONVENUTO - NECESSITA' DI NOTIFICARE LA CITAZIONE ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, SICCOME E' STABILITO PER LA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO DA PARTE DELL'ATTORE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI, CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ININFLUENZA SULL'ESITO DEL PROCESSO DI PROVENIENZA, PER EVENTI IN ESSO INTERCORSI, DELLA EVENTUALE INTRODUZIONE, NELL'ORDINAMENTO, DEL RICHIESTO TERMINE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, riguardo alla chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, non prevede un termine perentorio entro il quale il convenuto debba notificare la citazione. Nel caso di specie, infatti, a quanto risulta dall'ordinanza di rimessione e dagli atti, il convenuto, nel citarli in giudizio, ha assegnato ai chiamati in causa un termine a comparire inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis cod. proc. civ., il che, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., anche se per la chiamata in causa, nell'ipotesi 'de qua', fosse previsto il termine perentorio che si vorrebbe introdotto, comporterebbe comunque la nullita' della citazione, con conseguente irrilevanza del promosso incidente nel giudizio di provenienza. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, riguardo alla chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, non prevede un termine perentorio entro il quale il convenuto debba notificare la citazione. Nel caso di specie, infatti, a quanto risulta dall'ordinanza di rimessione e dagli atti, il convenuto, nel citarli in giudizio, ha assegnato ai chiamati in causa un termine a comparire inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis cod. proc. civ., il che, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., anche se per la chiamata in causa, nell'ipotesi 'de qua', fosse previsto il termine perentorio che si vorrebbe introdotto, comporterebbe comunque la nullita' della citazione, con conseguente irrilevanza del promosso incidente nel giudizio di provenienza. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte