Ordinanza 469/1998 (ECLI:IT:COST:1998:469)
Massima numero 24335
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  16/12/1998;  Decisione del  16/12/1998
Deposito del 30/12/1998; Pubblicazione in G. U. 13/01/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 469/98. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - DELIBERA DI INSINDACABILITA', DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DI OPINIONI, ESPRESSE IN TRASMISSIONE TELEVISIVA, PER CUI IL DEPUTATO VITTORIO SGARBI E' STATO CHIAMATO A RISPONDERE DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO, IN RELAZIONE A TALE DELIBERA, DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO - ESAME DELIBATIVO - RICONOSCIUTA AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LE PRESCRITTE NOTIFICHE.

Testo
Va dichiarato ammissibile, in sede di prima delibazione, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera con cui la Camera, nella seduta del 22 ottobre 1997, ha affermato la insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., delle opinioni, espresse nel corso di una trasmissione televisiva, per cui il deputato Vittorio Sgarbi e' stato chiamato a rispondere del reato di diffamazione aggravata in danno del dott. Luigi Esposito. Premesso che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal ricorrente deve ritenersi idonea, in considerazione del principio della tipicita' dei provvedimenti del giudice, per la proposizione del conflitto, deve infatti riconoscersi che sia il Giudice per le indagini preliminari - in base al principio costantemente affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui i singoli organi giurisdizionali svolgono le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita - sia la Camera dei deputati - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, comma primo, Cost. - sono legittimati ad essere parti, mentre, per quanto riguarda l'elemento oggettivo del conflitto, e' sufficiente rilevare che la Corte e' chiamata a valutare la legittimita' della contestata deliberazione di insindacabilita' sotto il profilo della correttezza del procedimento e della esistenza dei presupposti. - Riguardo alla possibilita' di promuovere il conflitto con ordinanza, tra le varie, O. nn. 25/1997 e 339/1996. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37