Ordinanza 471/1998 (ECLI:IT:COST:1998:471)
Massima numero 24350
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  16/12/1998;  Decisione del  16/12/1998
Deposito del 30/12/1998; Pubblicazione in G. U. 13/01/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 471/98. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSO PROPOSTO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE DI MESSINA E DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL PREDETTO TRIBUNALE, A SEGUITO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEL PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DEL SENATORE SALVATORE FRASCA, NONOSTANTE LA DELIBERA DEL SENATO DEL 29 GENNAIO 1997, RELATIVA ALLA INSINDACABILITA' DELLE OPINIONI ESPRESSE DAL PARLAMENTARE NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto, con ricorso depositato il 24 luglio 1998, dal Senato della Repubblica nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e del medesimo Tribunale, Sezione penale - in relazione ai provvedimenti adottati contro Salvatore Frasca, senatore della XI legislatura, rinviato a giudizio con l'imputazione di diffamazione a mezzo stampa, aggravata dalla recidiva specifica, a seguito di dichiarazioni rese dallo stesso, in data 11 gennaio 1993, nel corso di una intervista televisiva e ritenute offensive della reputazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari -, con il quale il ricorrente chiede alla Corte di <>. Vi e', infatti, la <>, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi, dato che deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in ordine all'applicabilita' ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, Cost., ed altresi' quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e dello stesso Tribunale, Sezione penale, ad essere parti nel conflitto, perche' entrambi organi giurisdizionali, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competenti a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle rispettive funzioni, la volonta' del potere cui appartengono. Ed inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Senato lamenta la lesione della attribuzione di dichiarare la insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro: attribuzione che gli e' riconosciuta dall'art. 68, primo comma, della Costituzione. - Cfr., 'ex plurimis', S. n. 379/1996, 289/1998; O. nn. 177/1998, 254/1998; nonche' S. nn. 443/1993, 265/1997, 375/1997. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3