Sentenza 1/1999 (ECLI:IT:COST:1999:1)
Massima numero 24415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  16/12/1998;  Decisione del  16/12/1998
Deposito del 04/01/1999; Pubblicazione in G. U. 13/01/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
IMPIEGO PUBBLICO - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI NELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLA PREDETTA AMMINISTRAZIONE PER I LIVELLI DAL QUINTO AL NONO ATTRAVERSO UN RECLUTAMENTO ESCLUSIVAMENTE INTERNO - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DEL CONCORSO PUBBLICO NONCHE' DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMATIVA IN OGGETTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO PROFILO.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, l'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-'bis', del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), «limitatamente alle procedure di riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale». Invero, premesso che la Corte, chiamata a pronunciarsi sulle norme costituzionali che individuano nel concorso il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici, ha osservato che in un ordinamento democratico - che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo, il perseguimento delle finalita' pubbliche obiettivate dall'ordinamento - il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei piu' capaci, resta il metodo migliore per la «provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialita' ed al servizio esclusivo della Nazione» la normativa in esame contraddice totalmente i «principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego», realizzando, nel quadro di una «sorta di globale scivolamento verso l'alto» di quasi tutto il personale dell'amministrazione finanziaria, una anacronistica forma di generalizzata cooptazione, che, proprio per quanto concerne in particolare l'accesso alla settima qualifica, pone in evidenza ulteriori elementi di irragionevolezza. In realta', il dipendente, anche in mancanza del titolo di studio prescritto, viene ammesso al corso di riqualificazione soltanto con il superamento di una prova scritta di contenuto piu' che mai generico, con l'ulteriore possibilita' di esercitare subito dopo, sia pure in via provvisoria, le funzioni connesse alla qualifica superiore; e tale genericita' si estende ai contenuti del corso stesso e dell'esame finale: il che suscita fondati dubbi anche sulla «idoneita' di un tale modo di selezione a consentire una seria verifica della professionalita' richiesta per detta qualifica». - Cfr. S. nn. 333/1993 e 453/1990. - Riguardo alla possibilita' per il legislatore di «derogare alla regola del concorso» soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione, v., per tutte, S. n. 477/1995. - V., altresi', S. nn. 320/1997, 134/1995, 528/1995, 314/1994, 487/1991, 161/1990, nelle quali - cfr., in particolare, la S. n. 314/1994 - la Corte ha osservato «come l'abnorme diffusione del concorso interno per titoli nel passaggio da un livello all'altro produca una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in una nuova disciplina che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della pubblica amministrazione». - Nella S. n. 309/1997, si e' rilevato che, attraverso la «privatizzazione del pubblico impiego», il legislatore «ha inteso garantire, senza pregiudizio della imparzialita', anche il valore dell'efficienza, grazie a strumenti gestionali che consentano di assicurare il contenuto della prestazione in termini di produttivita' ovvero una sua piu' flessibile utilizzazione». - Sui «principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego», e sulle «norme di riforma economico sociale», v. S. nn. 479/1995 e 406/1995, 'ex multis'.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 205

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 206

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 207

decreto-legge  31/12/1996  n. 669  art. 6  co. 6

legge  28/02/1997  n. 30  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 3

Altri parametri e norme interposte