Sentenza 2/1999 (ECLI:IT:COST:1999:2)
Massima numero 24416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
18/01/1999; Decisione del
18/01/1999
Deposito del 21/01/1999; Pubblicazione in G. U. 27/01/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 2/99. PROFESSIONI - RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - CONDANNA PER ALCUNI TIPI DI REATO - RADIAZIONE DI DIRITTO DALL'ALBO PROFESSIONALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 2/99. PROFESSIONI - RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - CONDANNA PER ALCUNI TIPI DI REATO - RADIAZIONE DI DIRITTO DALL'ALBO PROFESSIONALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali che abbiano riportato condanna penale per i reati indicati nel secondo comma dello stesso articolo. Invero - premesso che <> - come e' gia' stato rilevato nella sentenza n. 158 del 1990, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma identica a quella oggetto del presente giudizio, relativa ai dottori commercialisti, l'automatismo della sanzione disciplinare e' irragionevole, <>. Ed inoltre, dopo la soppressione dell'istituto della destituzione di diritto nel campo del pubblico impiego, risulterebbe contrario al principio di eguaglianza che tale tipo di sanzione rimanesse fermo soltanto per le libere professioni. - Cfr. S. n. 40/1990, <>. - Nel settore del pubblico impiego, poi, <>. - Riguardo alla decadenza automatica da ruoli o da autorizzazioni all'esercizio di determinate attivita' come conseguenza della perdita di un requisito soggettivo necessario per l'accesso e per la permanenza nel ruolo o per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio, v., tra le molte, S. nn. 297/1993 e 226/1997. - Cfr., inoltre, S. nn. 203/1995 e 249/1997, nelle quali la Corte ha precisato che <>. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali che abbiano riportato condanna penale per i reati indicati nel secondo comma dello stesso articolo. Invero - premesso che <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte