Sentenza 3/1999 (ECLI:IT:COST:1999:3)
Massima numero 24407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  18/01/1999;  Decisione del  18/01/1999
Deposito del 21/01/1999; Pubblicazione in G. U. 27/01/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 3/99. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - MOROSITA' DEL CONDUTTORE - SANATORIA IN SEDE GIUDIZIALE - DENUNCIATA APPLICABILITA' SOLTANTO NEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO E NON ANCHE NELL'ORDINARIO GIUDIZIO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, CON CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CHE CONSENTE AL DEBITORE UN EFFICACE PAGAMENTO IN SEDE GIUDIZIALE SENZA DISTINGUERE TRA I DIVERSI TIPI DI PROCEDIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), denunciato, in riferimento al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) ed al diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.), nella parte in cui limiterebbe la possibilita' di sanare in sede giudiziale la morosita', impedendo in tal modo la risoluzione del contratto, al procedimento per convalida di sfratto, escludendola nel giudizio ordinario di risoluzione per inadempimento, nel quale, secondo la regola comune, dalla data della domanda di risoluzione il debitore inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione (art. 1453, terzo comma, cod. civ.). E' difatti possibile interpretare l'art. 55 della legge n. 392 del 1978 nel senso che la sanatoria in giudizio della morosita' sia ammessa anche nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per inadempimento, come del resto ha ritenuto - diversamente dall'orientamento prevalente della Corte di cassazione, fatto proprio dal giudice rimettente - un altro orientamento della stessa giurisprudenza di legittimita' e come sostiene larga parte della dottrina e della giurisprudenza di merito; e cio' sia perche' la previsione della facolta' di sanare la morosita' in giudizio e la regolamentazione del termine per il pagamento dei canoni scaduti a tal fine previsto non menzionano in alcun modo, si' che se ne possa dedurre che si riferiscano esclusivamente ad esso, il procedimento per convalida di sfratto, sia perche' gli effetti del pagamento dei canoni scaduti nella sede giudiziale possono astrattamente prodursi tanto nella procedura sommaria di sfratto per morosita' quanto in quella ordinaria di risoluzione per inadempimento, rispondendo alla medesima finalita' di contemperamento dell'interesse del locatore a ricevere tempestivamente il corrispettivo con l'interesse del conduttore a non essere privato dell'abitazione, essendo inoltre la disciplina delle modalita' e dei termini del pagamento egualmente compatibile con l'articolazione di entrambi i procedimenti. Questa diversa interpretazione, superando i dubbi di legittimita' proposti dal giudice rimettente, deve essere preferita.

- Cfr. S. n. 2/1992.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/07/1978  n. 392  art. 55  co. 0

codice civile    n. 0  art. 1453  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte