Sentenza 7/1999 (ECLI:IT:COST:1999:7)
Massima numero 24402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
18/01/1999; Decisione del
18/01/1999
Deposito del 21/01/1999; Pubblicazione in G. U. 27/01/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 7/99. IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICABILITA' ALLE DISPOSIZIONI ENUNCIATE NEGLI ATTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE DI DELEGA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA.
SENT. 7/99. IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICABILITA' ALLE DISPOSIZIONI ENUNCIATE NEGLI ATTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE DI DELEGA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 76 e 77, in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 24 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti dell'autorita' giudiziaria, in quanto: a) - con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. (in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. n. 825 del 1971) - posto che, diversamente dalla normativa previgente (r.d. n. 3270 del 1923), il d.P.R. n. 634 del 1972, trasfuso nel t.u. n. 131 del 1986, consente alle parti (anche se esse abbiano violato la legge tributaria e non abbiano provveduto alla registrazione di atti che vi erano soggetti) di allegarli o enunciarli ugualmente negli atti processuali, ne' vieta al giudice di porli alla base della propria decisione (artt. 63 comma 3, d.P.R. n. 634 del 1972 e 65 comma 6, d.P.R. n. 131 del 1986), anche se gli atti stessi devono poi essere inviati all'ufficio del registro, per essere sottoposti alla tassazione ed all'applicazione delle sanzioni per la ritardata registrazione; e che la "ratio" della legge di delegazione e' stata proprio quella di eliminare il divieto di allegare o enunciare in giudizio atti non registrati, e non gia' di esentare dall'imposta di registro ne' gli atti giudiziari, ne' quelli in essi enunciati - la tassazione si riferisce non a qualunque generica enunciazione, in un provvedimento giudiziario, di un atto, ma alla enunciazione degli atti posti dal giudice alla base della propria decisione, sicche' nel dovere di regolarizzare fiscalmente questi atti determinanti per la pronuncia non si ravvisa alcun ostacolo "al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi", ostacolo che la legge delega imponeva di rimuovere; b) - con riferimento all'art. 24 Cost. - posto che, se l'atto enunciato (e per questo motivo tassato) era soggetto ad imposta in termine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro preciso dovere fiscale; e che, ciononostante, la legge consente loro di allegarlo o enunciarlo ugualmente ed al giudice di porlo a base della propria decisione - tale garanzia non puo' comportare la trasformazione in lecito di un comportamento illecito, mentre, se l'atto enunciato e' soggetto a tassazione in caso d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro; c) - con riferimento all'art. 53 Cost. (principio di capacita' contributiva, sotto il profilo dell'assenza di attualita' di tale capacita') - posto che il principio ha carattere oggettivo, perche' si riferisce ad indici rivelatori di ricchezza e non gia' a situazioni concrete del contribuente; e che, nel caso di specie, l'indice di capacita' contributiva assunto dal legislatore consiste nel fatto del compimento di determinati atti giuridici - la stessa norma impugnata chiarisce che e' sottoposta a tassazione la sola parte dell'atto enunciato (soggetto a registrazione in caso d'uso) non ancora eseguita (cioe' quella su cui verte il rapporto giuridico controverso: art. 21, comma 3, d.P.R. n. 634 del 1972).
- S. nn. 45/1963, 100/1964, 157/1969, 141/1993, 315/1994, 14/1995.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 76 e 77, in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 24 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti dell'autorita' giudiziaria, in quanto: a) - con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. (in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. n. 825 del 1971) - posto che, diversamente dalla normativa previgente (r.d. n. 3270 del 1923), il d.P.R. n. 634 del 1972, trasfuso nel t.u. n. 131 del 1986, consente alle parti (anche se esse abbiano violato la legge tributaria e non abbiano provveduto alla registrazione di atti che vi erano soggetti) di allegarli o enunciarli ugualmente negli atti processuali, ne' vieta al giudice di porli alla base della propria decisione (artt. 63 comma 3, d.P.R. n. 634 del 1972 e 65 comma 6, d.P.R. n. 131 del 1986), anche se gli atti stessi devono poi essere inviati all'ufficio del registro, per essere sottoposti alla tassazione ed all'applicazione delle sanzioni per la ritardata registrazione; e che la "ratio" della legge di delegazione e' stata proprio quella di eliminare il divieto di allegare o enunciare in giudizio atti non registrati, e non gia' di esentare dall'imposta di registro ne' gli atti giudiziari, ne' quelli in essi enunciati - la tassazione si riferisce non a qualunque generica enunciazione, in un provvedimento giudiziario, di un atto, ma alla enunciazione degli atti posti dal giudice alla base della propria decisione, sicche' nel dovere di regolarizzare fiscalmente questi atti determinanti per la pronuncia non si ravvisa alcun ostacolo "al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi", ostacolo che la legge delega imponeva di rimuovere; b) - con riferimento all'art. 24 Cost. - posto che, se l'atto enunciato (e per questo motivo tassato) era soggetto ad imposta in termine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro preciso dovere fiscale; e che, ciononostante, la legge consente loro di allegarlo o enunciarlo ugualmente ed al giudice di porlo a base della propria decisione - tale garanzia non puo' comportare la trasformazione in lecito di un comportamento illecito, mentre, se l'atto enunciato e' soggetto a tassazione in caso d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro; c) - con riferimento all'art. 53 Cost. (principio di capacita' contributiva, sotto il profilo dell'assenza di attualita' di tale capacita') - posto che il principio ha carattere oggettivo, perche' si riferisce ad indici rivelatori di ricchezza e non gia' a situazioni concrete del contribuente; e che, nel caso di specie, l'indice di capacita' contributiva assunto dal legislatore consiste nel fatto del compimento di determinati atti giuridici - la stessa norma impugnata chiarisce che e' sottoposta a tassazione la sola parte dell'atto enunciato (soggetto a registrazione in caso d'uso) non ancora eseguita (cioe' quella su cui verte il rapporto giuridico controverso: art. 21, comma 3, d.P.R. n. 634 del 1972).
- S. nn. 45/1963, 100/1964, 157/1969, 141/1993, 315/1994, 14/1995.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 634
art. 21
co. 0
decreto del Presidente della Repubblica
26/04/1986
n. 131
art. 22
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 7
co. 2 n. 7