Ordinanza 8/1999 (ECLI:IT:COST:1999:8)
Massima numero 24414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  18/01/1999;  Decisione del  18/01/1999
Deposito del 21/01/1999; Pubblicazione in G. U. 27/01/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 8/99. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO TRIBUTARIO - ESCLUSIONE PER L'IPOTESI IN CUI LA DECISIONE DELLA CAUSA DIPENDA DALLA DEFINIZIONE DI ALTRA CONTROVERSIA PENDENTE DINANZI ALLO STESSO O AD ALTRO GIUDICE - MANCATO ADEGUAMENTO DELLE NORME DEL PROCESSO TRIBUTARIO A QUELLE DEL PROCESSO CIVILE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGA 30 DICEMBRE 1991, N. 413 E, DUNQUE, DELL'ART. 76 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, con riferimento alla disciplina della sospensione del processo tributario, la Corte ha affermato che <>, sicche'le commissioni tributarie possono decidere, 'incidenter tantum', ogni questione pregiudiziale alle controversie ad esse devolute - con riferimento alla sospensione per pregiudizialita' nel processo civile disciplinata dall'art. 295 cod. proc. civ., la Corte ha altresi' rilevato che la recente riforma di tale norma <
- Cfr. S. nn. 31/1998 e 182/1996.

- V., altresi', S. nn. 198/1998, 362/1995, 158/1985, 56/1971, nonche' O. nn. 21/1988 e 321/1987, nelle quali e' stato affermato che <> e che <>.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 39  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte