Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del Referendum - In genere - Oggetto della richiesta - Limiti - Possibili ragioni di inammissibilità, ricavabili sia dall'art. 75, secondo comma, Cost., sia dai requisiti richiesti per la formulazione del quesito (nel caso di specie: ammissibilità della richiesta denominata "Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi"). (Classif. 116001).
Il giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo si propone di verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost. o rilevabili dal complesso dei valori di ordine costituzionale, attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, quali chiarezza, omogeneità, univocità, nonché matrice razionalmente unitaria. Non sono inoltre ammissibili richieste referendarie che siano surrettiziamente propositive, né è consentita l'abrogazione totale mediante referendum di leggi costituzionalmente necessarie, la cui mancanza creerebbe un grave vulnus nell'assetto costituzionale dei poteri dello Stato, e di quelle a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non può venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa o di altre leggi costituzionali. (Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42253; S. 26/2017 - mass. 39550; S. 6/2015 - mass. 38219; S. 12/2014 - mass. 37603; S. 13/2012 - mass. 36045; S. 26/2011 - mass. 35378; S. 45/2005 - mass. 29123; S. 43/2003 - mass. 27562; S. 42/2000; S. 38/2000 - mass. 25171; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 13/1999 - mass. 24412; S. 36/1997 - mass. 23115; S. 35/1997; S. 33/1997 - mass. 23112; S. 47/1991 - mass. 16928; S. 65/1990; S. 64/1990; S. 63/1990; S. 29/1987 - mass. 4043; S. 27/1987 - mass. 4039; S. 28/1981 - mass. 14300; S. 26/1981 - mass. 14932; S. 25/1981 - mass. 9398; S. 22/1981 - mass. 14317; S. 16/1978 - mass. 14196).
(Nel caso di specie, è dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare - promossa dai Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte e dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione - per l'abrogazione dell'intero testo del d.lgs. n. 235 del 2012, in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Il quesito referendario sottoposto al giudizio di ammissibilità è chiaro e univoco nell'obiettivo che intende perseguire, risulta dotato di una matrice razionalmente unitaria e non presenta carattere manipolativo o propositivo. La richiesta inoltre non rientra in alcuna delle ipotesi per le quali l'indicazione testuale del secondo comma dell'art. 75 Cost. non consente il ricorso all'istituto referendario, poiché la normativa sull'incandidabilità non può essere qualificata né come legge a contenuto costituzionalmente vincolato, né come legge costituzionalmente necessaria).