Ordinanza 10/1999 (ECLI:IT:COST:1999:10)
Massima numero 24406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
18/01/1999; Decisione del
18/01/1999
Deposito del 21/01/1999; Pubblicazione in G. U. 27/01/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 10/99. AUTOVEICOLI (TASSA SUGLI) - SOVRATTASSA PER I VEICOLI AZIONATI CON MOTORE DIESEL, IMMATRICOLATI ANTERIORMENTE AL 3 FEBBRAIO 1992 - MANCATA ESTENSIONE DEL BENEFICIO DELLA ESENZIONE STABILITO PER I VEICOLI IMMATRICOLATI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER SITUAZIONI OMOGENEE - RAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE AI LIMITI TEMPORALI DI RIFERIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 10/99. AUTOVEICOLI (TASSA SUGLI) - SOVRATTASSA PER I VEICOLI AZIONATI CON MOTORE DIESEL, IMMATRICOLATI ANTERIORMENTE AL 3 FEBBRAIO 1992 - MANCATA ESTENSIONE DEL BENEFICIO DELLA ESENZIONE STABILITO PER I VEICOLI IMMATRICOLATI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER SITUAZIONI OMOGENEE - RAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE AI LIMITI TEMPORALI DI RIFERIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65, comma 5, d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella l. 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3, comma 149, l. 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevedono l'esenzione dalla soprattassa annuale, dovuta a favore dello Stato per i veicoli azionati con motore diesel ai sensi dell'art. 8 d.l. 8 ottobre 1976, n. 691, per i veicoli immatricolati anteriormente al 3 febbraio 1992, nonostante l'annotazione sulla carta di circolazione della loro conformita' alla direttiva comunitaria 91/441 CEE, in quanto - posto che le norme in questione prevedono l'esenzione dalla predetta soprattassa solo per i veicoli, azionati con motore diesel, immatricolati dal 3 febbraio 1992, i quali presentino requisiti tecnici corrispondenti ai limiti di emissione ed alle altre modalita' previste dal D.m. ambiente 28 dicembre 1991, di recepimento della direttiva CEE n. 91/441, disponendo, al tempo stesso, che la sussistenza dei medesimi requisiti tecnici deve essere annotata sulla carta di circolazione; che le disposizioni legislative concernenti agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalita', costituiscono il frutto di scelte discrezionali del legislatore, sicche' la Corte costituzionale non puo' estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esige la "ratio" dei benefici stessi; che, nel caso di specie, la scelta di esonero espressa dal legislatore si ispira allo scopo di "sollecitare gli automobilisti a sostituire le autovetture con motori tradizionali con analoghi veicoli muniti di motori diesel meno inquinanti; e che, con la indicazione della data del 3 febbraio 1992, corrispondente a quella originariamente prevista in materia dal d.l. n. 47 del 1992, poi decaduto, e da vari altri, del pari non convertiti, che ad esso seguirono, si e' anche inteso sanare le situazioni degli automobilisti che non avevano, a suo tempo, versato la soprattassa - le disposizioni denunciate, attese le finalita' perseguite, non appaiono irragionevoli in relazione ai limiti temporali di riferimento.
- S. nn. 86/1985, 431/1997.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65, comma 5, d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella l. 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3, comma 149, l. 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevedono l'esenzione dalla soprattassa annuale, dovuta a favore dello Stato per i veicoli azionati con motore diesel ai sensi dell'art. 8 d.l. 8 ottobre 1976, n. 691, per i veicoli immatricolati anteriormente al 3 febbraio 1992, nonostante l'annotazione sulla carta di circolazione della loro conformita' alla direttiva comunitaria 91/441 CEE, in quanto - posto che le norme in questione prevedono l'esenzione dalla predetta soprattassa solo per i veicoli, azionati con motore diesel, immatricolati dal 3 febbraio 1992, i quali presentino requisiti tecnici corrispondenti ai limiti di emissione ed alle altre modalita' previste dal D.m. ambiente 28 dicembre 1991, di recepimento della direttiva CEE n. 91/441, disponendo, al tempo stesso, che la sussistenza dei medesimi requisiti tecnici deve essere annotata sulla carta di circolazione; che le disposizioni legislative concernenti agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalita', costituiscono il frutto di scelte discrezionali del legislatore, sicche' la Corte costituzionale non puo' estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esige la "ratio" dei benefici stessi; che, nel caso di specie, la scelta di esonero espressa dal legislatore si ispira allo scopo di "sollecitare gli automobilisti a sostituire le autovetture con motori tradizionali con analoghi veicoli muniti di motori diesel meno inquinanti; e che, con la indicazione della data del 3 febbraio 1992, corrispondente a quella originariamente prevista in materia dal d.l. n. 47 del 1992, poi decaduto, e da vari altri, del pari non convertiti, che ad esso seguirono, si e' anche inteso sanare le situazioni degli automobilisti che non avevano, a suo tempo, versato la soprattassa - le disposizioni denunciate, attese le finalita' perseguite, non appaiono irragionevoli in relazione ai limiti temporali di riferimento.
- S. nn. 86/1985, 431/1997.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/08/1993
n. 331
art. 65
co. 5
legge
29/10/1993
n. 427
art. 0
co. 0
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 149
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte