Ordinanza 11/1999 (ECLI:IT:COST:1999:11)
Massima numero 24418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  18/01/1999;  Decisione del  18/01/1999
Deposito del 21/01/1999; Pubblicazione in G. U. 27/01/1999
Massime associate alla pronuncia:  24417


Titolo
ORD. 11/99 B. PROCESSO PENALE - SOTTRAZIONE, DA PARTE DELLA PROPRIETARIA E CUSTODE DEI BENI PIGNORATI, DI TALI BENI ALLA ESECUZIONE PROMOSSA NEI SUOI CONFRONTI DALLA LOCALE INTENDENZA DI FINANZA PER IL RECUPERO DI SPESE DI GIUSTIZIA - DICHIARAZIONE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MANCANZA DI QUERELA - RICORSO 'PER SALTUM' DEL PROCURATORE GENERALE - AFFERMAZIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO SECONDO CUI LA SOTTRAZIONE DELLE COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA INTEGRA L'IPOTESI DI REATO CONTEMPLATA DALL'ART. 334 COD. PEN., PROCEDIBILE D'UFFICIO - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI RINVIO DI DISCOSTARSI DAL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA SUPREMA CORTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PARAMETRO COSTITUZIONALE NON CORRETTAMENTE EVOCATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la stessa cosi' come proposta investe non il precetto di cui il giudice 'a quo ' e' tenuto a fare applicazione in sede di rinvio, ma la norma che impone al giudice di rinvio di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - il parametro dell'art. 24, secondo comma, Cost. non appare correttamente evocato, non potendo il diritto di difesa estendersi fino a ricomprendere l'interpretazione piu' favorevole per la parte interessata: un'interpretazione razionalmente destinata a soccombere di fronte all'esigenza, anch'essa costituzionalmente presidiata, che il giudice di merito venga assoggettato <>. Il che appunto si verifica alla stregua della norma ora impugnata, con la quale il legislatore ha perseguito <> che le linee del procedimento siano tracciate <>, utilizzando un modello, quello del giudizio rescindente e del giudizio rescissorio, da cui scaturisce che il secondo debba essere fondato sui risultati del primo, fermo restando il potere del giudice del rinvio di sindacare in sede di legittimita' costituzionale il principio di diritto enunciato all'esito del giudizio rescindente.

- Cfr. S. n. 50/1970.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 627  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte